Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2022, n. 48241
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPELLIZZERI LEONARDO A nato a CATANIA il 12/07/1989 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G R iclíe ha concluso chiederTdi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 ottobre 2019 con cui Impellizzeri L A era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato a fini profitto, in assenza di un regolare contratto di fornitura e mediante allaccio diretto alla rete Enel, di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore Enel-Distretto della Sicilia, con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Impellizzeri L A, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. A dire del ricorrente, infatti, l'impugnata sentenza sarebbe affetta dagli indicati vizi per essersi limitata ad escludere il riconoscimento dell'invocato beneficio attraverso il riferimento al solo dato della
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G R iclíe ha concluso chiederTdi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 ottobre 2019 con cui Impellizzeri L A era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato a fini profitto, in assenza di un regolare contratto di fornitura e mediante allaccio diretto alla rete Enel, di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore Enel-Distretto della Sicilia, con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Impellizzeri L A, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. A dire del ricorrente, infatti, l'impugnata sentenza sarebbe affetta dagli indicati vizi per essersi limitata ad escludere il riconoscimento dell'invocato beneficio attraverso il riferimento al solo dato della
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