Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2018, n. 16303

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In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2018, n. 16303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16303
Data del deposito : 20 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 6303-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BANCA GVANNI MAMMONE - Primo Presidente - PIETRO CURZIO -Presidente Sezione - Ud. 27/02/2018 - - Presidente Sezione - PU FRANCESCO TIRELLI R.G.N. 11181/2015 - Consigliere - GIUSEPPE BRONZINI Rep.- Consigliere - ETTORE CIRILLO е м.- Consigliere - UMBERTO BERRINO PASQUALE D'ASCOLA Consigliere - - Rel. Consigliere - CARLO DE CHIARA FRANCO DE SO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUBER S.P.A., nella qualità di mandataria di OASIS SECURITISATION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'Avv. BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende 88 18 -- ricorrente

contro

FALLIMENTO N. 50/2010 FRUTTA E VERDURA S.R.L. (già Di N s.r.l.)

- intimato -

e sul ricorso proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'Avv. BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende - ricorrente incidentale -

contro

FALLIMENTO N. 50/2010 FRUTTA E VERDURA S.R.L. (già Di N s.r.l.) - intimato · avverso il decreto n. 767/2015 (r.g. 5045/2015) del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 31/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere CARLO DE CHIARA;
of udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del terzo motivo del ricorso, con rinvio al giudice di merito;
udito l'Avv. Benedetto Gargani.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato del Tribunale di Napoli non ammise allo stato passivo del fallimento Frutta e Verdura s.r.l. il credito insinuato da Italfondiario s.p.a., quale mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a., per saldo negativo di un conto corrente, al 31 marzo 2008, di € 1.155.685,76, oltre interessi calcolati in € 304.741,52 dal 1° aprile Ric. 2015 n. 11181 sez. SU - ud. 27-02-2018 -2- 2008 al 24 febbraio 2010. Ritenne il credito non adeguatamente provato, attesa la inopponibilità al fallimento dei documenti prodotti dalla banca, privi di data certa, e il difetto di indicazioni circa la natura e disciplina di un derivato che in essi figurava.

2. La banca propose opposizione allo stato passivo, cui resistette la curatela fallimentare. Il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo opponibile al fallimento la documentazione prodotta dalla banca, ma comunque insussistente il credito, risultando dalla consulenza tecnica di ufficio espletata che il saldo del conto corrente era largamente attivo per la società correntista. Ciò a causa sia della esclusione dal calcolo, per difetto di documentazione, delle operazioni di addebito e accredito derivanti dal conto anticipi su fatture connesso al conto corrente (eccezion fatta per gli accrediti recanti la causale "quota_non anticipata"), sia del riscontrato sistematico superamento (salvo che per il primo e secondo trimestre del 2007) del tasso soglia dell'usura c.d. presunta, grazie anche al conteggio delle commissioni di massimo scoperto (CMS) sulla scorta della giurisprudenza penale di legittimità e del disposto dell'art. 2 bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, inteso quale norma di interpretazione autentica dell'art. 644, quarto comma, cod. pen.

3. Guber s.p.a., quale mandataria di Oasis Securitisation s.r.l., cessionaria del credito oggetto di causa, e Intesa Sanpaolo s.p.a. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. で La curatela fallimentare non ha svolto difese. I ricorsi sono stati assegnati a queste Sezioni Unite su richiesta della Prima Sezione civile - davanti alla quale la causa era stata inizialmente chiamata che con ordinanza interlocutoria 20 giugno - 2017, n. 15188 ha rilevato l'esistenza di un contrasto tra la sua giurisprudenza e quella della Seconda Sezione penale di questa Corte Ric. 2015 n. 11181 sez. SU - ud. 27-02-2018 -3- sulla questione integrante anche questione di massima di - particolare importanza della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del supermento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644, comma terzo, primo periodo, cod. pen. Le ricorrenti hanno presentato anche memorie. RAGNI DELLA DECISIONE 1. Il contenuto dei due ricorsi, articolato in tre motivi di censura, è sostanzialmente identico, per cui se ne svolgerà un'unica trattazione.

2. Con il primo motivo di censura, denunciando violazione degli artt. 93, 95, 98 e 99 legge fallim. e degli artt. 24 e 111 Cost., si lamenta che il Tribunale abbia preso in esame eccezioni e deduzioni formulate dalla curatela tardivamente nel corso del giudizio di opposizione, non essendo state dedotte né in sede di verifica del passivo, né con la memoria di costituzione davanti al Tribunale. Soltanto a seguito dell'iniziativa di quest'ultimo di disporre consulenza tecnica estesa all'operatività del conto anticipi su fatture, infatti, la curatela che con la memoria si era doluta del solo addebito delle - competenze relative a detto conto aveva contestato anche l'addebito delle poste relative al capitale, ossia all'erogazione delle anticipazioni stesse.

3. Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si lamenta che il Tribunale non abbia dato alcuna risposta all'eccezione d'inammissibilità di tali nuove deduzioni di controparte.

4. I due motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, non possono trovare accoglimento. In base al contenuto della memoria di costituzione davati al Tribunale, come riprodotto negli stessi ricorsi per cassazione, la curatela aveva concluso in via principale per il rigetto totale dell'opposizione per «inopponibilità, nullità e mancanza di prova», e Ric. 2015 n. 11181 sez. SU - ud. 27-02-2018 -4- soltanto in via gradata aveva chiesto escludersi, in particolare, l'addebito per competenze maturate sul conto anticipi. Era dunque dovere del Tribunale verificare anzitutto la fondatezza della pretesa creditoria nella sua totalità. Né può sostenersi che esso si sia pronunciato su eccezioni formulate tardivamente dalla curatela e non rilevabili d'ufficio, dato che la semplice contestazione degli elementi costitutivi della pretesa attorea (nella specie, la sussistenza delle anticipazioni) non costituisce eccezione in senso proprio (non introducendo in giudizio nuovi elementi di fatto), bensì mera difesa, che il convenuto può articolare in qualsiasi fase del giudizio di primo grado. Inoltre il curatore, che ben può dedurre contro l'opponente eccezioni non formulate già in sede di verifica, non trovando applicazione, nel giudizio di opposizione a stato passivo, la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in tema di ius novorum (Cass. 31/07/2017, n. 19003;
04/06/2012, n. 8929;
18/05/2012, n. 7918), a maggior ragione può dedurre in tale giudizio nuove difese. Né, infine, l'avere il giudice trascurato o disatteso l'eccezione d'inammissibilità di deduzioni difensive avversarie, come lamentato con il secondo motivo di ricorso, costituisce vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., oggetto del quale dev'essere invece un "fatto”, non già un'eccezione o argomentazione difensiva.

5. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2 legge 7 marzo 1996, n. 108, dell'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. in legge 28 febbraio 2001, n. 24, dell'art. 2 bis, comma 2, d.l. n. 185 del 2008, cit., e dell'art. 644 cod. pen., viene posta la questione della computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644, comma terzo, primo periodo, cod. pen. Ad avviso delle ricorrenti il computo delle commissioni di massimo scoperto a tali effetti è stato introdotto soltanto con l'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, mentre per il periodo anteriore all'entrata in Ric. 2015 n. 11181 sez. SU - ud. 27-02-2018 -5- vigore di tale disposizione- periodo nel quale rientra interamente il rapporto dedotto in giudizio, chiusosi nel marzo del 2008 - esso non era previsto, come aveva chiarito anche la Banca d'Italia con le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009. Tali Istruzioni espressamente escludevano le commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) da indicare nei decreti ministeriali previsti dall'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata separatamente. Sarebbe pertanto contraddittorio sanzionare l'applicazione in concreto di commissioni di massimo scoperto, non essendo queste prese in considerazione ai fini della determinazione del TEGM nei decreti ministeriali;
e comunque, se le commissioni fossero state prese in considerazione, nei decreti predetti, ai fini della determinazione del TEGM, e quindi del tasso soglia dell'usura (determinato, com'è noto, aumentando il primo nella misura indicata dall'art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996), quest'ultimo, risultando conseguentemente più elevato, in concreto non sarebbe stato superato nel caso in esame.

6. Con riferimento alla questione sollevata con tale motivo, la Prima Sezione ha ritenuto di investire le Sezioni Unite, come si è anticipato sopra in narrativa, a composizione di un contrasto di giurisprudenza o comunque in considerazione della particolare importanza della questione di massima.

6.1. Va premesso, per la precisione e la migliore comprensione di quanto si

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