Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/03/2018, n. 07864
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3848-2017 proposto da: MARIOTTI CLAUDIO, ORECCHINI FRANCO, SEGANTINI MAURO, BELLAVEGLIA NELLO, CERCHIARI ANTONELLO, MARIOTTI GUGLIELMO, SACCUCCI GIULIETTO, BAFFETTI DOMENICO, e FIRLONI FRANCO, QUINTILI CARLO, MAGRINI ALBANO, BALDONI ANGELO, CAGNONI ALVARO, CAVALLUCCI RENATO, GUARDABASSI GIANCARLO, FALCHI ANNA MARIA, STRAVENTA ENRICO, ANGELI LUANA, nella qualità di erede di B M, NICOLETTI CLAUDIO, ORDINI ALDO, GIUDIZIO GIANNI, BICCINI FRANCO, CORSI MAURO, FORTEZZA FABRIZIO, LA FORTEZZA PASQUA, nella qualità di erede di C S, COVARELLI SABRINA, nella qualità di erede di S A, MAZZONI GIOVANNI, FONTACCI SAURO, CERZA ANGELA, nella qualità di erede di B F, TICCHIONI PAOLA, nella qualità di erede di D F, DOGANA FRANCESCO, SEGANTINI SILVIO, VECCHINICORRADO, FEGATELLI FRANCO, MAGARA ANTONIO, PEPINI WALTER, COLLOLINI MARIO, LEPRI ASTELVIO, FONTANI MARCELLO, PETTURITI CESARE, SCORCINI ALBERTO, LUCHINI SILVANO, SABINI FERNANDO, BATOCCHIONI ADOLFO, ORAZI SAURO, CINCINI ANTONELLO, RAGNINI FABRIZIO, MAGARA MARIO, LUCHINI RINO e ROSSI RINALDO, rappresentati e difesi dall'Avvocato MARTA BOCCI ed elettivamente domiciliati a Roma, via Pasteur 49, presso lo studio dell'Avvocato GIORGIA FALZONE, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici, siti a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge - con troricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdepositato il 29/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
M C, O F, S M, B N, C A, M G, S G, B D, F F, Q C, M A, B A, C A, C R, G G, F A M, S E, A L, nella qualità di erede di B M, N C, O A, G G, B F, C M, F F, L F P, nella qualità di erede di C S, C S, nella qualità di erede di S A, Mazzoni Gj Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 F S, C A, nella qualità di erede di B F, T P, nella qualità di erede di D F, D F, S S, V C, F F, M A, P W, C M, L A, F M, P C, S A, L S, S F, B A, O S, C A, R F, M M, L R e R R, con ricorsi depositati il 17/9/2015, hanno proposto, nella qualità di dipendenti della società fallita e creditori ammessi al passivo, domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta con sentenza del tribunale di Perugia, in data 22/1/1993, nei confronti della SAI Ambrosini Società Aereonautica s.p.a., e chiusa, a seguito di ripartizione dell'attivo liquidato, con soddisfazione dei ricorrenti nella misura complessiva del 94,6% circa, con decreto del 18/3/2015. La corte d'appello di Firenze, con decreto del 26/11/2015, ha respinto la richiesta sul rilievo che, dopo i riparti tempestivamente eseguiti, residuavano somme irrisorie a credito dei lavoratori, mentre il protrarsi della procedura non aveva provocato agli stessi alcuna sofferenza apprezzabile. Con ricorso del 12/12/2015, i ricorrenti hanno proposto opposizione deducendo che: a) l'irragionevole durata della procedura fallimentare, aperta nel 1993 e chiusa nel 2015, dopo ventidue anni, aveva determinato conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti ed, in particolare, uno stato di incertezza protratto in modo intollerabile sulla sorte finale dei loro crediti nonché di sofferenza morale, stress emotivi e stato d'ansia;
b) essendo pacifica l'eccessiva durata della procedura, la prova del danno morale è in re ipsa, ovvero lo str va Ric 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 1-) presunto secondo l'id quod plerumque accidit;
c) non è tollerabile l'inerzia nello svolgimento delle attività liquidatorie concorsuali, con ben diciassette anni di assoluta e totale inerzia degli organi della procedura concorsuale, mentre, per i dipendenti, proprio il protrarsi della procedura alimentava la speranza concreta di vedere soddisfatti i loro crediti di lavoro;
d) l'esiguità delle somme spettanti non può determinare l'esclusione del diritto all'indennizzo ma semmai incidere sull'ammontare dell'indennizzo da liquidare, poiché il mancato pagamento alimentava il mantenimento del paterna d'animo connesso alla pendenza della procedura. La corte d'appello di Firenze, con decreto depositato il 29/7/2016, ha rigettato l'opposizione. La corte, in particolare, dopo aver premesso che, in caso di insinuazione al passivo, il dies a quo in relazione al quale la durata del procedimento fallimentare deve essere valutata, deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo, e che, simmetricamente, ai fini del dies ad quem, non rileva la chiusura della procedura, ma la distribuzione finale del ricavato, ha rilevato che, nel caso di specie, "la sollecitudine della procedura concorsuale, peraltro di notevolissimo impegno e complessità, è stata esemplare: ad otto mesi dalla dichiarazione di fallimento (nonostante il periodo feriale intermedio) è stato completato l'accertamento del passivo ed appena due mesi dopo il curatore ha eseguito il primo riparto parziale, al quale, quasi ogni anno, sono seguiti gli altri
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici, siti a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge - con troricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdepositato il 29/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
M C, O F, S M, B N, C A, M G, S G, B D, F F, Q C, M A, B A, C A, C R, G G, F A M, S E, A L, nella qualità di erede di B M, N C, O A, G G, B F, C M, F F, L F P, nella qualità di erede di C S, C S, nella qualità di erede di S A, Mazzoni Gj Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 F S, C A, nella qualità di erede di B F, T P, nella qualità di erede di D F, D F, S S, V C, F F, M A, P W, C M, L A, F M, P C, S A, L S, S F, B A, O S, C A, R F, M M, L R e R R, con ricorsi depositati il 17/9/2015, hanno proposto, nella qualità di dipendenti della società fallita e creditori ammessi al passivo, domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta con sentenza del tribunale di Perugia, in data 22/1/1993, nei confronti della SAI Ambrosini Società Aereonautica s.p.a., e chiusa, a seguito di ripartizione dell'attivo liquidato, con soddisfazione dei ricorrenti nella misura complessiva del 94,6% circa, con decreto del 18/3/2015. La corte d'appello di Firenze, con decreto del 26/11/2015, ha respinto la richiesta sul rilievo che, dopo i riparti tempestivamente eseguiti, residuavano somme irrisorie a credito dei lavoratori, mentre il protrarsi della procedura non aveva provocato agli stessi alcuna sofferenza apprezzabile. Con ricorso del 12/12/2015, i ricorrenti hanno proposto opposizione deducendo che: a) l'irragionevole durata della procedura fallimentare, aperta nel 1993 e chiusa nel 2015, dopo ventidue anni, aveva determinato conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti ed, in particolare, uno stato di incertezza protratto in modo intollerabile sulla sorte finale dei loro crediti nonché di sofferenza morale, stress emotivi e stato d'ansia;
b) essendo pacifica l'eccessiva durata della procedura, la prova del danno morale è in re ipsa, ovvero lo str va Ric 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 1-) presunto secondo l'id quod plerumque accidit;
c) non è tollerabile l'inerzia nello svolgimento delle attività liquidatorie concorsuali, con ben diciassette anni di assoluta e totale inerzia degli organi della procedura concorsuale, mentre, per i dipendenti, proprio il protrarsi della procedura alimentava la speranza concreta di vedere soddisfatti i loro crediti di lavoro;
d) l'esiguità delle somme spettanti non può determinare l'esclusione del diritto all'indennizzo ma semmai incidere sull'ammontare dell'indennizzo da liquidare, poiché il mancato pagamento alimentava il mantenimento del paterna d'animo connesso alla pendenza della procedura. La corte d'appello di Firenze, con decreto depositato il 29/7/2016, ha rigettato l'opposizione. La corte, in particolare, dopo aver premesso che, in caso di insinuazione al passivo, il dies a quo in relazione al quale la durata del procedimento fallimentare deve essere valutata, deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo, e che, simmetricamente, ai fini del dies ad quem, non rileva la chiusura della procedura, ma la distribuzione finale del ricavato, ha rilevato che, nel caso di specie, "la sollecitudine della procedura concorsuale, peraltro di notevolissimo impegno e complessità, è stata esemplare: ad otto mesi dalla dichiarazione di fallimento (nonostante il periodo feriale intermedio) è stato completato l'accertamento del passivo ed appena due mesi dopo il curatore ha eseguito il primo riparto parziale, al quale, quasi ogni anno, sono seguiti gli altri
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