Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2020, n. 06998

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2020, n. 06998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06998
Data del deposito : 21 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

MGISTE

2 S.R.L.

MGISTE

3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE MGISTE INTERNATIONAL S.R.L. MGISTE HOLDING S.R.L. TRADER S.R.L. RICUCCI STEFANO nato a ROM 11 11/10/1962 RICUCCI EDOARDO nato a ROM il 30/04/1993 FERRACCI GINA nato a ZAGAROLO il 06/06/1937 avverso l'ordinanza del 24/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROM udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi. uditi i Difensori: L'avv. BIFFA MSSIMO in difesa di RICUCCI STEFANO, RICUCCI EDOARDO e FERRACCI GINA e l'avv. DI CIOMMO FRANCESCO, in difesa di

MGISTE

2 S.R.L.,

MGISTE

3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, MGISTE INTERNATIONAL S.R.L., MGISTE HOLDING S.R.L. e TRADER S.R.L. insistono per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di A B, nella qualità di legale rappresentante pro- tempore della Magiste 2 s.r.I., nonché della Magistae 3 s.r.l. in liquidazione, Magiste International s.r.I., Magiste Holding s.r.l. e Trader s.r.I., quali terzi interessati, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 24/9/2019 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio adottato dal P.M. presso il Tribunale di Roma in data 22/1/2019, nell'ambito del procedimento penale che vede E R, S Ricucci e G F indagati per il delitto di falsa testimonianza.

1.1. Al riguardo, nel dedurre la violazione degli artt. 125 e 253 cod,. proc. pen., lamenta come l'ordinanza impugnata non si fosse attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento di questa Corte, a mente della quale non può ritenersi legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, un'indiscriminata acquisizione dell'intero contenuto del sistema informatico, dovendo, salve determinate e giustificate condizioni, il computer essere sottoposto ad una perquisizione mirata, al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, pena la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Il sequestro, esteso dalla P.G. all'intero sistema informatico e relativi supporti e non limitato a quegli elementi in ipotesi dimostrativi dell'esistenza di contatti tra gli indagati di falsa testimonianza e gli imputati del processo per corruzione, aveva finito per consentire alla P.G. l'acquisizione di tutti i dati informatici rinvenuti all'interno del computer siti negli uffici delle società ricorrenti, con conseguente grave violazione dei diritti alla privacy, alla riservatezza e al segreto industriale ed assumendo, quindi, finalità esplorativa. Né poteva porsi rimedio alla dedotta violazione di legge richiamando la sopravvenuta carenza di interesse, come affermato dall'ordinanza impugnata, sul rilievo che gli apparecchi informatici erano nelle more stati restituiti, in quanto la permanenza del vincolo reale sul contenuto oggetto di duplicazione non elimina il pregiudizio, poiché incidente sul dato informatico, il quale costituisce una realtà differente dal contenitore e quindi suscettibile ex se di sequestro, nonché su diritti certamente meritevoli di tutela quali quello alla riservatezza e al segreto (rapporti con i partners commerciali, con i professionisti, con le imprese concorrenti ovvero concernenti progetti di sviluppo commerciale e/o finanziario delle imprese stesse) o alla difesa (documenti utili alla difesa del Ricucci S nell'ambito del procedimento penale che lo vede indagato per corruzione in atti giudiziari).L'ordinanza impugnata, pertanto, attraverso l'escamotage del riferimento alla carenza di interesse aveva aggirato l'obbligo incombente sul giudice del rinvio di vagliare e pronunciarsi sulla legittimità del sequestro e, in particolare, sulla tematica della riservatezza dei dati contenuti all'interno degli apparecchi informatici sequestrati.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, ricorrono per cassazione anche S e E R e G F, a mezzo del difensore e quali indagati nell'ambito del procedimento falsa testimonianza in relazione al quale è stato emesso il decreto di sequestro del P.M. Richiamate interamente le doglianze avanzate dalle società, si evidenzia altresì come S Ricucci, quale imputato nell'ambito di processo pendente, fosse portatore di un interesse concreto ed attuale, pur in costanza di restituzione, ad una pronuncia sul contenuto di quanto sequestrato, poiché presenti documenti attinenti alla sua difesa processuale, per come evidenziato alla stessa P.G. in sede di esecuzione del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati per sopravvenuta carenza di interesse.

3.1. Il dissequestro dei supporti, documentali ed informatici acquisiti, nella loro materialità, in forza di un decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero, impone talune valutazioni riguardo il petitum e la causa petendi del ricorso in disamina, al fine di verificarne l'ammissibilità. Il tema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, è stato affrontato e unitariamente risolto da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, in presenza di un contrasto giurisprudenziale che si era venuto a delineare riguardo la sopravvivenza di un apprezzabile interesse del ricorrente riguardo la delibazione di legittimità della misura, una volta realizzato il fine restitutorio. Con la sentenza delle S.U. n. 40963 del 20/07/2017, A, Rv. 270497, è stato affermato il principio per cui «È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la
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