Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/12/2019, n. 31753

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/12/2019, n. 31753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31753
Data del deposito : 5 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6596-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza emessa il 25/2/19 (r.g. n. 64123/2018) nella causa tra: CONDOMINIO VIA A. TRAVERSARI n. 49/51 - ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DARDANELLI

13, presso lo studio dell'avvocato E G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E L;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, TEMPESTA EUGENIA, DE LAZZARI RITA, SANTINI ANGELO;
- resistenti non costituitisi in questa fase - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere FRANCESCO M C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo risolversi il conflitto negativo di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del G.A.

FATTI DI CAUSA

1. Il Condominio di Via Traversari n. 49/51 di Roma ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiamando in giudizio Roma Capitale, E T, R D L e A S, la determinazione dirigenziale n. 2211, emessa in data 9 dicembre 2015 dall'Unità organizzativa tecnica di Roma Capitale, con cui il Condominio era stato diffidato ad assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale alto 25 metri aggettante su Via Ponziano. Nella delibera impugnata, tra l'altro, Roma Capitale aveva anche profilato, in caso di inerzia da parte del Condominio, la possibilità di adottare direttamente i necessari provvedimenti con spese a carico del destinatario. Ric. 2019 n. 06596 sez. SU - ud. 22-10-2019 -2- Con un successivo ricorso per motivi aggiunti il medesimo Condominio ha impugnato anche, davanti allo stesso ufficio, la relazione del 16 luglio 2015, a firma del caporeparto dell'ufficio edilizia del medesimo Comune, già richiamata nel provvedimento di cui sopra. Con sentenza del 9 gennaio 2018 il Tribunale, decidendo tanto sul ricorso quanto sui motivi aggiunti, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

2. La causa è stata riassunta davanti al Tribunale ordinario il quale, con ordinanza del 25 febbraio 2019, emessa ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha osservato il Tribunale - dopo aver richiamato il contenuto della domanda giudiziale in quella sede riproposta - che l'atto impugnato aveva natura di diffida nei confronti del Condominio attore ?('` il quale, nel riassumere la causa, aveva ribadito la domanda di n annullamento dell'atto amministrativo suindicato. Ricordato che il giudice ordinario non ha il potere di dichiarare la nullità o di annullare un atto amministrativo, il Tribunale ha aggiunto che, ove pure detta domanda fosse diretta ad ottenere la sola disapplicazione dell'atto, tale potere non potrebbe essere esercitato dal giudice ordinario nel caso in esame, perché in esso l'Amministrazione è stata convenuta ed è quindi parte del giudizio, mentre la disapplicazione è consentita solo nelle cause tra privati. Ha poi rilevato il Tribunale che - alla luce del petitum sostanziale, che costituisce criterio decisivo ai fini del riparto di giurisdizione - il Condominio attore non ha lamentato di aver subito una qualche lesione del suo diritto di proprietà, ma si è piuttosto doluto «del fatto che il Comune di Roma abbia individuato, in esso Ric. 2019 n. 06596 sez. SU - ud. 22-10-2019 -3- attore, il soggetto tenuto alla manutenzione e conservazione del muro, e quindi ad ovviare ad un suo pericolo di rovina». Lo scritto introduttivo della lite, infatti, si richiama esclusivamente alle censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in tal modo confermando che il Condominio ha inteso agire contestando il modus operandi del Comune, cioè deducendo in giudizio una pretesa che sembra essere di interesse legittimo, poiché non mette in dubbio l'esistenza del potere amministrativo esercitato. Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe, secondo il Tribunale, natura di provvedimento contingibile e urgente che l'autorità amministrativa può assumere a tutela della pubblica incolumità, tant'è che in esso si prevede anche la possibilità di un'esecuzione in danno. Detto provvedimento, quindi, è da ritenere rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche alla luce del disposto di cui all'art. 133, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo);
ragione per cui, ad avviso del Tribunale, la carenza di giurisdizione rendeva impossibile l'assunzione di un provvedimento di sospensione cautelare nel senso invocato dal Condominio attore. Il Condominio di Via Traversari n. 49/51 di Roma ha depositato atto di costituzione, con riserva di ulteriori argomentazioni e considerazioni nei termini di cui all'art. 380-ter del codice di rito.
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