Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 12/04/2023, n. 09683

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 12/04/2023, n. 09683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09683
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 181/2017 R.G. proposto da M V, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato F D M;
-ricorrente -

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona dellegale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLI N. 29, presso l’UFFICIO di RAPPRESENTANZA della REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MONICA LAISO e PASQUALE D’ONOFRIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4320/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 13/06/2016 R.G. n. 1801/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
Rilevato che: R.G.N. 181/2017 Pag.

1. con sentenza n. 4320/2016 la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da V M, lavoratore socialmente utile (l.s.u.) utilizzato presso la Regione Campania negli anni dal 2001 al 2009per un orario eccedente le 20 ore settimanali, per il pagamento della somma di euro 5.835,98 a titolo di differenze maturate rispetto a quanto previsto per il livello di inquadramento corrispondente (per i dipendenti di categoria A1) riportato nel c.c.n.l. enti locali, spettante ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468/1997;

2. la Corte territoriale preliminarmente, aderendo al principio enunciato da Cass. 3 maggio 2012 n. 6670, individuava la disciplina di riferimento nel d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, norma non abrogata -né espressamente né per incompatibilità - dal d.lgs. n. 81 del 2000: il trattamento integrativo dell’assegno erogato dall’INPS per le ore di impegno eccedenti le 20 ore settimanali era dunque pari alla retribuzione del livello iniziale del personale dipendente che svolgeva attività analoghe presso il soggetto utilizzatore, calcolata al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali;

3. riteneva che la Regione avesse correttamente applicato il criterio retributivo di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997;
richiamava l’art. 52, comma 3, c.c.n.l. di categoria, il quale precisava che la retribuzione oraria si otteneva applicando il divisore 156 alla retribuzione mensile;
sosteneva che il criterio posto a base del computo delle differenze rivendicate dall’appellante non fosse conforme al dettato normativo e contrattuale: esso considerava la retribuzione globale di fatto mensile (art. 10, comma 2, lett. d

CCNL

9 maggio 2006) invece della retribuzione mensile (art. 10, lett. a del medesimo CCNL);
inoltre utilizzava un divisore più basso di quello previsto dal CCNL (art. 70, invece di 156), corrispondente al numero medio mensile delle ore eccedenti;
per completezza aggiungeva che in appello il lavoratore aveva dedotto che, in ogni caso, la tariffa oraria era superiore a quella liquidata dalla Regione (euro 7,74 anziché euro 7,24);
riteneva trattarsi di questione nuova e mai dedotta in primo grado;
evidenziava che dalla documentazione prodotta e dai conteggi allegati al ricorso si evinceva che le differenze derivavano dal computo della tariffa oraria secondo i suddetti criteri non corretti mentre non risultava che il ricorrente avesse lamentato il mancato adeguamento della tariffa oraria agli incrementi delle retribuzioni tabellari intervenuti nella successione dei contratti collettivi;
richiamava pronunce di legittimità e sosteneva che l’appellante aveva l’onere processuale di specificare i pretesi errori di calcolo degli importi liquidati e di fornire la base documentale di verifica degli stessi mentre non erano stati versati in atti i documenti necessari a tale verifica;
R.G.N. 181/2017 Pag.da ultimo escludeva l’applicabilità agli l.s.u. dell’istituto della tredicesima mensilità;

3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza V M articolato in due motivi, cui la Regione Campania ha resistito con controricorso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi