Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2013, n. 4847
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In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. T F - Presidente Sez. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25773/2010 proposto da:
B C, ZUCCHIATTI ARMIDA, elettivamente 2013 domiciliate in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio 32 dell'avvocato I L, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato B M G, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
B D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114- A, presso lo studio dell'avvocato P F, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1646/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. V M;
udito l'Avvocato M G BGAMO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26-7-2002 Z Armida e C B esponevano che in data 23-12-1987 era deceduto "ab intestato" Vladimiro Bello lasciando quali eredi la moglie Z Armida ed i figli C B e D B, che l'eredità era composta da diversi immobili per un valore complessivo di Euro 608.127,99, e che a norma degli artt. 581 e 540 c.c., a ciascuno degli eredi spettava la quota indivisa di un terzo
del patrimonio ereditario, fermo restando che al coniuge superstite doveva essere riconosciuto il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredavano. Le attrici quindi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia D B chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione in natura della quota spettante a ciascun erede previa imputazione nella quota del convenuto dell'avvenuto prelievo dall'asse ereditario di Euro 136.823,00, e previa detrazione dal valore della casa già familiare del valore attualizzato del diritto di abitazione spettante "ex lege" al coniuge superstite. Si costituiva in giudizio il convenuto non opponendosi allo scioglimento della comunione e sostenendo che tutti i beni erano nella disponibilità esclusiva delle attrici, le quali avrebbero dovuto rendere conto degli introiti percepiti.
Il Tribunale adito con sentenza del 13-4-2005, rigettata ogni altra domanda, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente al 50% delle unità immobiliari indicate in citazione, provvedendo alla assegnazione delle porzioni ed alla determinazione dei conguagli, in particolare assegnando alla Z il 50% dell'immobile di viale Sansovino 24/6 in Mestre già costituente la residenza coniugale;
il Tribunale osservava tra l'altro che, vertendosi in materia di successione legittima, alla quota spettante al coniuge ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c., non potevano cumularsi i diritti di abitazione e di uso previsti in tema di successione necessaria dall'art. 540 c.c., comma 2. Proposto gravame da parte di D B cui resistevano la Z e C B che proponevano appello incidentale la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 6-10-2009, a parziale modifica della sentenza impugnata, ha assegnato alla Z il suddetto immobile di viale Sansovino 24/6 in Mestre nella misura del 100%, ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, ribadendo che, in presenza di una successione legittima, non spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c., comma 2. Per la cassazione di tale sentenza la Z e B C hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui B D ha resistito con controricorso introducendo altresì a sua volta un ricorso incidentale affidato anch'esso ad un unico motivo e depositando successivamente una memoria.
Con ordinanza del 4-5-2012 la Seconda Sezione Civile di questa Corte, ritenuto che la decisione del ricorso principale - riguardante in tema di successione legittima il riconoscimento o meno al coniuge superstite dei diritti di abitazione ed uso previsti dall'art. 540 c.c., comma 2, nell'ambito della successione necessaria - comportava
la soluzione di questioni di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della trattazione del ricorso alla Sezioni Unite.
Le ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con l'unico motivo formulato Armida Z e B C censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, vertendosi in materia di successione legittima, al coniuge superstite non spettano, in aggiunta alla quota intestata prevista dagli artt.581 e 582 c.c., i diritti di abitazione ed uso previsti dall'art. 540 c.c., comma 2.
Le ricorrenti principali assumono che, nonostante la mancanza di un espresso richiamo normativo, la corretta interpretazione degli artt.553 e 540 c.c., induce a ritenere che nella successione legittima la
quota del coniuge superstite debba avere un valore complessivo non inferiore a quella al medesimo garantita dalle norme sulla successione necessaria, costituita dalla somma del valore della quota di riserva e dei diritti di uso e di abitazione.
La censura è fondata.
La Corte territoriale, menzionando a sostegno del proprio assunto la pronuncia di questa stessa Corte 6-4-2000 n. 4329, ha rilevato anzitutto che in tema di successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva, ha poi aggiunto che la riserva, di cui fanno parte i diritti di abitazione e di uso, rappresenta il minimo che il legislatore vuole assicurare ai più stretti congiunti del "de cuius", anche contro la volontà di quest'ultimo, sottolineando che l'art. 553 c.c., al fine di evitare che attraverso la disciplina della successione legittima vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti;
è vero poi che dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene quando la quota spettante nella successione intestata andrebbe al di sotto della quota di riserva;
peraltro non sussiste nessuna norma che modifichi il regime della successione intestata per attribuire agli eredi legittimi, che siano anche legittimari, più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria;
quindi deve escludersi che alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., si aggiungano i diritti di abitazione ed uso;
pertanto nella fattispecie il diritto di abitazione della Z, valutato in Euro 85.960,00 con riferimento alla sola casa coniugale, era compreso nella quota di 1/3 della massa ereditaria ad essa spettante ed ammontante ad Euro 164.333,00.
La decisione relativa all'enunciato motivo comporta l'esame anzitutto della questione - evidenziata nella menzionata ordinanza di rimessione - riguardante la spettanza o meno in favore del coniuge superstite, nella successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c., comma 2, (comunemente qualificati dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza come legati "ex lege", vedi al riguardo Cass. 10-3-1987 n. 2474;
Cass. 6-4-2000 n. 4329;
Cass. 15-5-2000 n. 6231), e, nell'ipotesi di risposta affermativa in proposito, dell'ulteriore questione se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt.581 e 582 c.c.. La prima questione nasce dal rilievo che, mentre l'art. 540 c.c., comma 2, che disciplina la riserva a favore del coniuge superstite,
prevede che a quest'ultimo "anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni", gli artt. 581 e 582 c.c., i quali disciplinano nell'ambito della successione legittima rispettivamente il concorso del coniuge con i figli ovvero con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle del "de cuius", non fanno riferimento a tali diritti;
peraltro l'art. 584 c.c., che regola la successione del coniuge putativo, prevede espressamente l'applicabilità in favore di quest'ultimo della disposizione dell'art. 540 c.c., comma 2. La Corte Costituzionale, affrontando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 c.c., in relazione agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato
all'eredità con altri eredi, i diritti previsti dall'art. 540 c.c., comma 2, viceversa riconosciuti al coniuge putativo, con ordinanza
del 5-5-1988 n. 527 l'ha ritenuta manifestamente infondata, rilevando che detti diritti nella successione "ab intestato" sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario, che l'omesso richiamo