Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 24815

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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perchè è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni. Pertanto, nel regime processuale anteriore alla novella del 1990, ove, nel corso del giudizio, l'opponente integri le proprie difese proponendo eccezioni nuove, la deduzione non impinge nel divieto di domanda nuova, restando ogni nuova eccezione ammissibile fino alla rimessione della causa al collegio ex art. 184 cod. proc. civ. e perfino in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nella rispettiva formulazione applicabile ai giudizi in corso alla data (30 aprile 1995) di entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come domanda nuova l'eccezione di nullità della clausola di preventiva rinunzia alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ. contenuta nel contratto posto a base dell'ingiunzione, benchè l'opponente avesse fatto valere in tal modo l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato dal creditore, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità del contratto, era rilevabile anche d'ufficio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 24815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24815
Data del deposito : 24 novembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi A. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG LO, FA VI, GA SA GU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che li difende unitamente all'avvocato GUIDO CHESSA MIGLIOR, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
BANCA DI SASSARI SPA, in persona del Presidente Dott. Ing. Luigi Binaghi, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO TONIOLO 6, presso lo studio dell'avvocato MORERA UMBERTO, che la difende unitamente all'avvocato RACUGNO GABRIELE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 125/2001 della Corte d'Appello di CAGLIARI, sezione civile, emessa il 26/01/2001, depositata il 17/04/2001, R.G. 407/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/10/2005 dal Consigliere Dott. Luigi A. SCARANO;

udito l'Avvocato Massimo Filippo MARZI;

udito l'Avvocato Dionigi SCANO (per delega Avv. Prof. Gabriele RACUGNO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 dicembre 1993 i sigg.ri LO OG, IO FA e RE GA proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Cagliari in data 27 ottobre 1993 su richiesta della BANCA di SASSARI s.p.a., con cui, oltre che al debitore principale Consorzio ST RE si ingiungeva loro, unitamente a ED VA ed OS TO, di pagare in via solidale per la quota di 1/6 ciascuno, nella loro qualità di fideiussori, la somma di L. 187.740.918, oltre ad interessi al tasso del 18,50%, convenendo il suindicato istituto di credito avanti al Tribunale di Cagliari, ed instando per la revoca del provvedimento monitorio e l'accertamento dell'inesistenza di alcuna loro obbligazione nei confronti del medesimo. Radicatosi il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, e ritenuta la novità della domanda di nullità della clausola di preventiva rinunzia alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. dagli opponenti in via subordinata proposta nel corso del
giudizio, con sentenza del 15 ottobre 1998 il Tribunale di Cagliari rigettava l'opposizione, condannando gli attori in opposizione al pagamento delle spese processuali.
Tale decisione veniva confermata con sentenza del 17 aprile 2001 dalla Corte d'Appello di Cagliari che, nella resistenza del predetto istituto, rigettava il gravame interposto dai suindicati attori in opposizione.
Avverso tale sentenza della corte di merito ricorrono ora per Cassazione il OG, il PANNI ed il GA, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la BANCA di SASSARI s.p.a. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 645 c.p.c., nel dettato previgente;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Si dolgono in particolare che la corte d'appello, nel rigettare la specifica censura sul punto mossa alla sentenza del giudice di prime cure, abbia ritenuto costituire "nuova eccezione" la contestazione formulata nel corso del giudizio di 1^ grado avanti al G.I. alla controparte NC di SS (ex Banca AR di SS)" all'udienza del 10 ottobre 1994 concernente la "violazione degli artt. 1938 - 1956 cod. civ. modificato dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154", viceversa costituente mera "specificazione delle norme violate
dalla banca nell'attuazione del rapporto di apertura di conto corrente", che essi avevano inteso "anticipare nella trattazione davanti all'Istruttore, anziché riservare", come avrebbero potuto, "alla dotazione di difese da prospettare in fase di decisione al Collegio del tribunale".
Specificazione invero non contemplante l'introduzione di alcun fatto nuovo ed alcuna nuova allegazione rispetto a quanto dedotto e richiesto con la citazione in opposizione, sicché di "di nessun tema non omogeneo rispetto all'originario ambito di discussione era stato tardivamente investito il

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