Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2003, n. 14282

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2003, n. 14282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14282
Data del deposito : 25 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'B' 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro 1 42 8 2 /0 3 Composta dag Ill. Dott. Svato, SENE E R.G.N. 22009/00 Consigliere Cron. 28850 Dott. F L - Consigliere Rep. Dott. D F - Rel. Consigliere Ud. 05/02/03 Dott. P CO Dott. P P Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA f sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F P, A C, giusta delega in atti; - ricorrente contro C A, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO 2003 GEN

GONZAGA DEL VODICE

4 presso lo studio 717 dell'avvocato N B, che lo rappresenta e -1- difende unitamente all'avvocato E A, giusta delega in atti; - - controricorrente avverso la sentenza n. 3269/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 26/06/00 - R.G.N. 2216/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 3+ Svolgimento del processo Con un primo ricorso, A C, quale titolare della "Casa di cura NUNZIO CAUDULLO", chiese che il Pretore di Catania riconoscesse la natura industriale dell'attività svolta ed il diritto di fruire degli sgravi contributivi previsti dalla legge. Costituendosi in giudizio, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA Много PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), rilevando che l'impresa era derivata dalla preesistente impresa "N C", eccepi che il ricorrente non aveva diritto allo sgravio generale, ed aveva diritto agli sgravi aggiuntivo e supplementare solo nei limiti delle unità lavorative eccedenti quelle occupate dalla preesistente impresa. Con sentenza del 15 novembre 1993 il Pretore di Catania, dichiarando la natura industriale dell'attività svolta dalla Casa di cura gestita da A C, condannò l'I.N.P.S. al pagamento delle somme indebitamente corrisposte dal datore a titolo di contributi per il diverso inquadramento effettuato dall'Istituto. Questi propose appello avverso la sentenza. Con ricorso del 21 gennaio 1993 il C propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Catania per il pagamento di contributi e somme aggiuntive, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, il riconoscimento del diritto al pagamento dei minori contributi per effetto del c.d. "doppio inquadramento" cui avrebbe avuto diritto per il periodo marzo 1989 dicembre 1991, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento di quanto riscosso oltre il dovuto a seguito た dell'erroneo inquadramento applicato a fini contributivi. 3 14 Altra opposizione il C propose avverso ulteriore decreto ingiuntivo con cui l'I.N.P.S. aveva chiesto il pagamento di contributie sanzioni amministrative. A seguito della riunione delle due cause, il Pretore accolse opposizioni. Anche avverso questa sentenza, l'Istituto propose appello. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Catania, Аного presso cui le due cause furono poi riunite, respinse gli appelli. Afferma il giudicante che, poiché è attività industriale anche la produzione di servizi, quali utilità idonee a soddisfare particolari bisogni, e poiché la casa di cura fornisce un complesso di servizi (sanitari, chirurgici. alimentari, telefonici, abitativi) che costituiscono una nuova utilità, l'attività di gestione d'una casa di cura (come quella in controversia) ha natura industriale. Recependo le conclusioni dell'indagine tecnica d'ufficio, il giudicante afferma, poi, che le tre imprese succedutesi (l'impresa individuale prof. N C, la società a responsabilità limitata fra gli ex medici della clinica e l'impresa individuale A C), essendo soggetti tecnicamente diversi e temporalmente distanti, non avevano fra loro alcuna connessione. In particolare, la nuova ditta, ampliando i locali, svolgendo attività specialistica, effettuando nuovi investimenti di capitali, acquistando nuove apparecchiature con una nuova organizzazione tecnico - amministrativa, ed incrementando il personale (in parte assunto con passaggio diretto ed immediato dalla società), presentava il carattere della novità richiesto dalla legge ai fini del diritto in controversia. 4 Dalla verifica non era risultata l'inosservanza dell'obbligo del pagamento delle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria;
e le differenze rilevate dal verbale ispettivo dell'Istituto risultavano poi corrisposte ai dipendenti. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee di due motivi;
A C resiste con controricorso. Motivi della decisione Аного Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2195 e 2697 cod. civ., dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968 n. 918 (convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089) e dell'art. 1 del decreto legge 5 luglio 1971 n. 429 (convertito nella legge 4 agosto 1971 n. 589) nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che 1. incombe sul datore di lavoro, che chieda di usufruire del beneficio della fiscalizzazione, l'onere di provare l'esistenza dei presupposti normativamente richiesti;
disapplicando questo principio, il giudice di merito aveva disposto una consulenza tecnica (che per sua natura non ha questa funzione) per accertare gli indicati presupposti; 2. la consulenza tecnica d'ufficio, non dando rilievo al fatto (pur accertato) dell'identità dell'attività svolta e dei locali e delle maestranze e dei medici, e senza effettuare l'indagine richiesta, aveva apoditticamente concluso che l'attività svolta da Alfio Caudillo aveva il carattere della “novità”;
aveva poi fatto generica menzione dell'acquisto di nuove apparecchiature, senza specificarne l'entità e l'identità;
ed aveva immotivatamente qualificato come novazione il passaggio diretto del 5 personale dalla precedente alla successiva azienda, giustificando poi l'esclusione d'una cessione d'azienda con il fatto che l'ufficio del Registro l'avrebbe accertato. Il motivo è fondato. "Ai fini dell'applicazione degli sgravi aggiuntivo e supplementare, la verifica della sussistenza d'un effettivo incremento dell'occupazione deve essere eseguita in riferimento ad una nozione di Диого azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, nell'ipotesi di formale costituzione d'una nuova società, i benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'impresa preesistente, assumendo determinante rilevanza, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza d'una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa" (Cass. 10 luglio : 2002 n. 10055). Questa Corte ha inoltre affermato che la presenza di nuovi elementi non determina di per sé una necessaria novità dell'azienda;
anche l'assunzione ex novo di altri lavoratori e l'ampliamento dell'oggetto sociale non sono sufficienti a determinare l'incremento dell'occupazione ed il diritto agli sgravi (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1180, 6 agosto 1996 n. 7183, 2 luglio 1993 n. 7221). Ed ha anche affermato che, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori (pur aumentati di numero) ed oggetto sociale (pur 6 ampliato), è onere dell'azienda dare dimostrazione della novità della struttura;
ed invero, attraverso i processi di formazione o trasformazione o acquisto, alcuni elementi aziendali possono scorrere da una preesistente in una nuova struttura ed altri in questa ex novo emergere: è pertanto necessaria la valutazione complessiva, che consiste in un bilancio comparativo (non meramente aritmetico, né quantitativo, bensi Нного prevalentemente qualitativo) dei caratteri di permanenza e di variazione che presenta la nuova azienda nei confronti della preesistente (Cass. 12 novembre 1999 n. 12589). Questi principi non sono stati applicati dal giudice del merito. Ed invero, questi ha ritenuto la novità dell'azienda, deducendola dal fatto che 1. i tre soggetti succedutisi (l'impresa individuale "Casa di cura NUNZIO CAUDULLO", la "NUNZIO CAUDULLO" S.r.l. e l'impresa individuale di A C) erano soggetti tecnicamente diversi, le cui sfere giuridiche non potevano essere tra di loro interdipendenti; 2. la nuova ditta, ampliando strutturalmente i locali e svolgendo attività più specialistica, si differenziava dalle precedenti, aveva effettuato nuovi investimenti di capitali, acquistato nuove apparecchiature e costituito nuova organizzazione tecnico amministrativa;
alcuni dipendenti risultavano assunti con passaggio diretto ed immediato dalla preesistente società. Il giudicante ha dato in tal modo rilievo determinante a ciò cui, per principio giurisprudenziale, non avrebbe dovuto dare rilievo alcuno (le variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa) od avrebbe dovuto dare 7 rilievo di segno contrario ("passaggio" di dipendenti dalla preesistente struttura). 1 D'altro canto, non ha considerato la permanenza di fondamentali elementi aziendali: la prosecuzione della stessa attività, nello stesso stabile, da parte degli stessi medici (oltre che con alcuni degli stessi lavoratori). Много Né ha indicato l'entità quantitativa ed il peso qualitativo degli elementi aziendali dei quali ha ritenuto la novità (capitali, attrezzature, lavoratori), e, simmetricamente, di quelli recepiti dalla preesistente struttura, né ha valutato comparativamente gli uni con gli altri. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2195 e 2697 cod. civ.. dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che le aziende operanti prima dell'ingresso della predetta legge non possono godere del doppio inquadramento: erroneamente era stato pertanto ritenuto (dandolo per scontato) il diritto del C al doppio inquadramento dell'azienda. Il motivo è infondato. Fondato è il principio da cui l'Istituto muove la propria doglianza (e plurimis, Cass. 10 ottobre 1997 n. 9826). La censura concretamente dedotta da questo principio deve essere tuttavia respinta, poiché il relativo oggetto non sussiste: le decisioni di merito nulla hanno disposto in ordine al lamentato doppio inquadramento. Ed invero, nel dispositivo del Pretore (che cristallizza la statuizione emanata nella concreta fattispecie e non può essere validamente integrato dalle enunciazioni della motivazione: e plurimis, Cass. 1° luglio 1998 n. 6438) nulla è detto sul diritto al doppio inquadramento, e, soprattutto, del 8 petitum a sostegno del quale esso era stato invocato (condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle somme percepite oltre il dovuto a seguito dell'inquadramento, asseritamente erroneo, applicato). Né a tal fine ha significato l'incidentale locuzione "in accoglimento Диого della domanda riconvenzionale", non seguita, sulla questione, da condanna alcuna, salvo che alla refusione delle spese. Su tale omissione sarebbe stato onere del C proporre appello, che invece non v'è stato, sì che della questione non è dato più trattare in questo processo, e legittimamente il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla doglianza dell'I.N.P.S., che, senza individuare con precisione il dictum impugnato, finiva per appuntarsi su di una questione astratta, priva d'incidenza nell'assetto dei rapporti fra le parti, quale statuito dal provvedimento impugnato. In conclusione, poiché sul diritto al doppio inquadramento ! dell'azienda, dopo l'ingresso della legge 9 marzo 1989 n. 88, nulla è stato validamente deciso nei gradi di merito, il ricorso dell'Istituto resta privo del suo oggetto. Con l'accoglimento del primo motivo del ricorso e la reiezione del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà gli indicati principi, nel contempo provvedendo alle spese del giudizio di cassazione.

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