Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/05/2018, n. 11404

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/05/2018, n. 11404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11404
Data del deposito : 11 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17132-2016 proposto da: B M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA

38, presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentato e difeso dall'avvocato M C F;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI BRESCIA, MINISTERO DELL'

INTERNO

80185690585;

- intimati -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il 27/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. A S La Corte rilevato che B M, cittadino albanese, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso l'ordinanza, depositata in data 27 aprile 2016, con la quale il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia in data 4 febbraio 2016;
che l'intimata Prefettura di Brescia non ha svolto difese;

considerato che

il primo motivo di ricorso lamenta la violazione delle norme di legge che impongono la traduzione del provvedimento di espulsione del cittadino extracomunitario nella lingua del paese di provenienza;
che il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 3 .`1(A1/7 comma 1 legge n.241/1990 per "assenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione", atteso che la violazione contestata (essersi trattenuto sul territorio nazionale in violazione dell'art.1 comma 3 L.n.68/2007) contrasterebbe con il fatto che il ricorrente sia in possesso di passaporto valido, con il quale egli sarebbe entrato regolarmente in Italia senza necessità di visto;
lamenta inoltre che, in ordine ai presupposti della espulsione (in luogo della partenza volontaria), il Giudice di pace si sarebbe limitato, in violazione dell'art.13 comma 2 lett.a) D.Lgs.n.286/1998 e delle disposizioni della Direttiva n.2008/115/CE, ad affermazioni apodittiche senza esprimere alcuna motivazione in ordine alla offerta di alloggio dichiarata dal fratello del ricorrente in favore di quest'ultimo e della moglie, che peraltro successivamente al deposito della ordinanza impugnata ha ottenuto il permesso di soggiorno;
Ric. 2016 n. 17132 sez. M1 - ud. 12-04-2018 -2- ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la circostanza, evidenziata nell'ordinanza impugnata, secondo la quale il ricorrente aveva dichiarato nel verbale di identificazione di parlare e comprendere la lingua italiana, non risulta contestata nel ricorso per cassazione, ove ci si limita ad addurre senza riscontri la necessità di interpretare tale dichiarazione nel senso di una conoscenza rudimentale ed insufficiente per la comprensione di un provvedimento amministrativo;
che anche il secondo motivo di ricorso si mostra inammissibile: al rischio di fuga motivato dal Prefetto e dal Giudice di pace con riguardo alla indisponibilità di alloggio ove poter essere facilmente rintracciato e all'avere in precedenza dichiarato false generalità il ricorso oppone circostanze che non risultano essere state dedotte in sede di ricorso in opposizione, senza peraltro esporre alcuna censura avverso la inammissibilità - dichiarata nell'ordinanza del Giudice di pace- di eccezioni tardivamente sollevate all'udienza, ed anzi aggiungendo non utilmente una ulteriore circostanza verificatasi oltre un mese dopo il deposito della ordinanza impugnata;
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto difese;
che, risultando il processo esente da contributo unificato, non trova nella specie applicazione l'ulteriore contributo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115 del 2002;
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