Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2018, n. 17705

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2018, n. 17705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17705
Data del deposito : 19 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA A MOTIVAZIONE SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMPLIFICATA DRAGO ANTONIO N.

IL

22/12/1972 avverso l'ordinanza n. 1363/2017 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 10/08/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del

PG

Dott. - e" < ( Uditi difensor Avv.;
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RITENUTO IN FATTO DRAGO

Antonio, sottoposto agli arresti domiciliari per la violazione degli artt.110, 629 cod. pen., ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 10.8.2017 del Tri- bunale di Catania che ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. pen. conte- nente la richiesta di revoca e sostituzione della misura cautelare in atto. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt.393 e 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla qualificazio- ne giuridica del fatto ascritto. 2) Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. perché il Tribunale non avrebbe a- deguatamente motivato in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, alla luce del tempo trascorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Va premesso che la valutazione delle doglianze difensive in materia cautelare sog- giace ai noti limiti del giudizio di legittimità. Infatti in materia di provvedimenti "de libertate", la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli e- lementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure;
infatti, sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impu- gnato per verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giusti- ficativo del provvedimento [Cass.

SU

22.3.2011 n. 11;
Cass. Sez.

II

7.12.2011 n. 56;
Cass. Sez

VI

12.11.1998 n. 3529;
Cass. Sez. I ordinanza 20.3.1998 n. 1700;
Cass. Sez. I 11.3.1998 n. 1496;
Cass. Sez. I 20.2.1998 n. 1083]. Da quanto so- pra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo en- trambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpre- tazione del materiale probatorio;
b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura ri- porta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione del provve- dimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizza- te dal giudice di merito. [v. in tal senso Cass sez.
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