Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2021, n. 44979
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MELA PIETRO nato a ADRANO il 16/04/1966 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. P L M ricorre avverso il provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, emesso in data 11 gennaio 2021, con il quale é stata disposta la confisca della somma di 35 mila euro (oltreché di alcune marche da bollo e di oggetti vari) in relazione a delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina: delitto in relazione al quale era stata precedentemente emessa, in data 17 dicembre 2020, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e seguenti, cod.proc.pen.. 2. Il ricorrente articola due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato, con il quale il giudicante, per colmare una lacuna della sentenza di patteggiamento, ha separatamente disposto la confisca, così violando quanto stabilito dagli articoli 205 e 236 del codice penale. Ciò ha determinato un'ipotesi di abnormità, atteso che il provvedimento é stato reso al di fuori della partecipazione delle parti e restando preclusi sia il contraddittorio, sia l'esercizio del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione in relazione al percorso argomentativo seguìto dall'organo giudicante, secondo il quale il possesso della predetta somma di danaro sarebbe sproporzionato alle capacità reddituali del L M, ciò che legittimerebbe l'applicazione dell'art. 240- bis cod.pen., che disciplina la cosiddetta confisca "per sproporzione". Obietta il ricorrente che la somma di danaro era stata rinvenuta presso nella camera da letto di una delle figlie del L M, all'interno dell'unità immobiliare ove la stessa vive con la madre, separata da anni dall'odierno ricorrente, al quale é unicamente consentito di utilizzare prevalentemente la mansarda dell'immobile. Dunque la somma de qua non era nella disponibilità del L M. Censura poi l'esponente che fra la predetta somma e il reato a lui contestato possa ravvisarsi alcun nesso di pertinenzialità, stante la mancanza di evidenze al riguardo;né vo sono elementi per poter argomentare la riconducibilità della somma ad altre ipotesi di reato, come ad esempio a presunte attività usurarie. Il ricorrente afferma di avere percepito, in poco più di un anno, circa 44 mila euro di proventi da attività lavorativa, e fornisce altresì elementi dimostrativi della sua capacità economica e della carenza di giustificazioni ai fini della disposta confisca.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi