Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2022, n. 22557
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8963/2015 R.G. proposto da 8 52 AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege 2_07z dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata.
- ricorrente -
contro
K N F B, rappresentata e difesa dagli Avv.ti T B e F P, con domicilio eletto in Roma, via F. Orestano n. 21, presso lo studio del secondo, giusta procura speciale a margine del ricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 395/09/14 della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 5/10/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2022 dal Consigliere O D M. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A M S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Friuli respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pordenone che aveva annullato gli avvisi di liquidazione, nei confronti di K N F, relativi all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché all'imposta sostitutiva su operazioni di credito a medio e lungo termine ex artt. 15 e seguenti del d.p.r. n. 601 del 1973, per effetto della perdita dei benefici "prima casa", non avendo stabilito la residenza nell'unità immobiliare entro il termine di 18 mesi successivi all'atto di acquisto. La Commissione Tributaria Regionale riteneva comunque soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione non avendo potuto ottenere la contribuente, cittadina americana e dipendente civile della Base Nato di Aviano (PN), la residenza nel Comune ove era sita l'abitazione acquistata, stante l'impossibilità giuridica della formale iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione residente per le ragioni ostative derivanti dallo status di "elemento civile" ai sensi dell'art. 1, punto b), I. n. 1335 del 1955 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951"). L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con un motivo. La controricorrente K N F B resiste all'impugnazione erariale e deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, 12 e 14 delle preleggi, 43 cod. civ. c., 16 e 54 del d.p.r. n. 131 del 1986, nota 2-bis, lett. a) dell'art. 1, tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, 15 e 18 del d.p.r. n. 601 del 1973, 1, 3, 9 e 10 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze
- ricorrente -
contro
K N F B, rappresentata e difesa dagli Avv.ti T B e F P, con domicilio eletto in Roma, via F. Orestano n. 21, presso lo studio del secondo, giusta procura speciale a margine del ricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 395/09/14 della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 5/10/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2022 dal Consigliere O D M. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A M S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Friuli respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pordenone che aveva annullato gli avvisi di liquidazione, nei confronti di K N F, relativi all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché all'imposta sostitutiva su operazioni di credito a medio e lungo termine ex artt. 15 e seguenti del d.p.r. n. 601 del 1973, per effetto della perdita dei benefici "prima casa", non avendo stabilito la residenza nell'unità immobiliare entro il termine di 18 mesi successivi all'atto di acquisto. La Commissione Tributaria Regionale riteneva comunque soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione non avendo potuto ottenere la contribuente, cittadina americana e dipendente civile della Base Nato di Aviano (PN), la residenza nel Comune ove era sita l'abitazione acquistata, stante l'impossibilità giuridica della formale iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione residente per le ragioni ostative derivanti dallo status di "elemento civile" ai sensi dell'art. 1, punto b), I. n. 1335 del 1955 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951"). L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con un motivo. La controricorrente K N F B resiste all'impugnazione erariale e deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, 12 e 14 delle preleggi, 43 cod. civ. c., 16 e 54 del d.p.r. n. 131 del 1986, nota 2-bis, lett. a) dell'art. 1, tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, 15 e 18 del d.p.r. n. 601 del 1973, 1, 3, 9 e 10 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze
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