Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 37804
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Testo completo
IO;lette le conclusioni del PG;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17.12.11, la Vecar s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina, esponendo che l’ente convenuto, con nota del 30.3.10, aveva risolto il contratto d’appalto stipulato con l’attrice in data 13.9.05, avente ad oggetto il noleggio e l’installazione di sistemi e strumenti di rilevazione d’infrazione al c.d.s. Al riguardo, la Vecar s.r.l. chiedeva, ai sensi dell’art. 1671 c.c., il pagamento in suo favore della somma di euro 4.662.131,33 oltre al rimborso elle spese sostenute e dei lavori eseguiti, pari a euro 409.041,80, nonché il risarcimento dei danni per la perdita di chance. Si costituì il Comune resistendo alla domanda e d eccep endo la nullità del contratto, spiegando altresì domanda riconvenzionale diretta al relativo accertamento. Il Tribunale rigettò la domanda, osservando che: l’aggiudicazione definitiva della gara era intervenuta il 16.12.04, dalla quale era decorso il termine quinquennale per la durata contrattuale, in conformità dell’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto e dell’art. 16, comma 4, r.d. n. 2240/23;
pertanto, la risoluzione del Comune aveva riguardato un contratto già scaduto, con la conseguenza che l’attrice non avrebbe potuto vantare diritto risarcitorio o indennitario;
non ricorreva nessuna nullità contrattuale. Avverso tale sentenza propose appello la Vecar s.r.l. Con sent enza emessa il 2.7.18, la Corte territoriale accolse in parte l’appello principale, e l’incidentale e per l’effetto dichiarò la nullità della sentenza impugnata, la nullità del contratto stipulato tra le parti il 13.9.15 e rigettò la domanda dell’attrice, con condanna di quest’ultima alla restituzione della somma di euro 157.847,10.Il giudice di secondo grado rilevò che: la sentenza del Tribunale era nulla per violazione dell’art. 101 c.p.c. in quanto la questione della scadenza contrattuale implicava questioni di fatto connesse non dedotte in primo grado (relative alla eventuale volontà della PA di integrare o modificare il contratto, sicché il giudice avrebbe dovuto esplicitare meglio tale questione rilevata d’ufficio e non limitarsi a chiedere chiarimenti al riguardo;
il termine quinquennale dell’efficacia contrattuale decorreva dalla data del collaudo e non da quella del’aggiudicazione, come ritenuto dal Tribunale;
il motivo d’appello concernente il calcolo dei costi del servizio era fondato, in quanto il costo del noleggio delle apparecchiature era indipendente dalle infrazioni rilevate, e il costo dell’appalto era sganciato dal costo del servizio in violazione dell’art. 201, comma 4 c.d.s., per cui il fatto che la percentuale dell’importo spettante alla società fosse stata stabilita in misura fissa non mutava i termini della questione, mentre la percentuale dell’importo incassato dal Comune, quale corrispettivo del servizio, costituiva criterio non strettamente pertinente al costo del servizio;il contratto era dunque nullo per impossibilità giuridica e per violazione di norme imperative (artt. 201 e 208, c.d.s.) in quanto esso contemplava quale corrispettivo del servizio un bene della vita (cioè una quota delle somme incamerate dal comune a seguito della rilevazione delle infrazioni) al quale vi ene perciò impressa una destinazione non consentita;
la domanda d’ingiustificato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17.12.11, la Vecar s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina, esponendo che l’ente convenuto, con nota del 30.3.10, aveva risolto il contratto d’appalto stipulato con l’attrice in data 13.9.05, avente ad oggetto il noleggio e l’installazione di sistemi e strumenti di rilevazione d’infrazione al c.d.s. Al riguardo, la Vecar s.r.l. chiedeva, ai sensi dell’art. 1671 c.c., il pagamento in suo favore della somma di euro 4.662.131,33 oltre al rimborso elle spese sostenute e dei lavori eseguiti, pari a euro 409.041,80, nonché il risarcimento dei danni per la perdita di chance. Si costituì il Comune resistendo alla domanda e d eccep endo la nullità del contratto, spiegando altresì domanda riconvenzionale diretta al relativo accertamento. Il Tribunale rigettò la domanda, osservando che: l’aggiudicazione definitiva della gara era intervenuta il 16.12.04, dalla quale era decorso il termine quinquennale per la durata contrattuale, in conformità dell’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto e dell’art. 16, comma 4, r.d. n. 2240/23;
pertanto, la risoluzione del Comune aveva riguardato un contratto già scaduto, con la conseguenza che l’attrice non avrebbe potuto vantare diritto risarcitorio o indennitario;
non ricorreva nessuna nullità contrattuale. Avverso tale sentenza propose appello la Vecar s.r.l. Con sent enza emessa il 2.7.18, la Corte territoriale accolse in parte l’appello principale, e l’incidentale e per l’effetto dichiarò la nullità della sentenza impugnata, la nullità del contratto stipulato tra le parti il 13.9.15 e rigettò la domanda dell’attrice, con condanna di quest’ultima alla restituzione della somma di euro 157.847,10.Il giudice di secondo grado rilevò che: la sentenza del Tribunale era nulla per violazione dell’art. 101 c.p.c. in quanto la questione della scadenza contrattuale implicava questioni di fatto connesse non dedotte in primo grado (relative alla eventuale volontà della PA di integrare o modificare il contratto, sicché il giudice avrebbe dovuto esplicitare meglio tale questione rilevata d’ufficio e non limitarsi a chiedere chiarimenti al riguardo;
il termine quinquennale dell’efficacia contrattuale decorreva dalla data del collaudo e non da quella del’aggiudicazione, come ritenuto dal Tribunale;
il motivo d’appello concernente il calcolo dei costi del servizio era fondato, in quanto il costo del noleggio delle apparecchiature era indipendente dalle infrazioni rilevate, e il costo dell’appalto era sganciato dal costo del servizio in violazione dell’art. 201, comma 4 c.d.s., per cui il fatto che la percentuale dell’importo spettante alla società fosse stata stabilita in misura fissa non mutava i termini della questione, mentre la percentuale dell’importo incassato dal Comune, quale corrispettivo del servizio, costituiva criterio non strettamente pertinente al costo del servizio;il contratto era dunque nullo per impossibilità giuridica e per violazione di norme imperative (artt. 201 e 208, c.d.s.) in quanto esso contemplava quale corrispettivo del servizio un bene della vita (cioè una quota delle somme incamerate dal comune a seguito della rilevazione delle infrazioni) al quale vi ene perciò impressa una destinazione non consentita;
la domanda d’ingiustificato
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