Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/10/2021, n. 27305

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In tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/10/2021, n. 27305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27305
Data del deposito : 7 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 7 305 /2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto: composta dai signori magistrati: REVOCAZIONE dott. A S Presidente (ART. 391 BIS C.P.C.) dott. C V Consigliere Consigliere relatore dott. A T Ad. 27/04/2021 C.C. Consigliere dott. P P R.G. n. 12349/2019 Consiglieredott. M G 10427305 ha pronunciato la seguente Rep. ORDINANZA 12349 del ruolo generale sul ricorso iscritto al numero Cut Of dell'anno 2019, proposto da D'ADDERIO Guerino Romano (C.F.: DDD GNR 35T30 H990Y) rappresentato e difeso dagli avvocati M G (C.F.: GLS MCR 38C28 1641K) e M G (C.F.: GLS MNC 70D55 G482M) -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (C.F.: 000675), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore BIO COSTRUZIONI S.r.l. (C.F.: 01617400708), in perso- na del legale rappresentante pro tempore AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 00902170018), in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimati- per la revocazione dell'ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 6235/2019, pubblicata in data 4 marzo 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere A T.

Fatti di causa

Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza-Pagina 1 di 8 4055 4 Guerino Romano D'Adderio chiede la revocazione, sulla base di due motivi, della sentenza di questa Corte n. 6235 del 2019, con la quale sono stati dichiarati inammissibili sia il ri- corso principale del Comune di San Martino in Pensilis, sia quello incidentale dello stesso D'Adderio, avverso la sentenza n. 37 del 2017 della Corte di Appello di Campobasso, deposi- tata in data 2 febbraio 2017, in contraddittorio con le società Bio Costruzioni S.r.l. e Axa Assicurazioni S.p.A., e con la con- danna del D'Adderio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Bio Costruzioni S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., in quanto il relato- re ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiara- to inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo del ricorso è così rubricato: «l'errore di fat- to che ha portato alla illegittima pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall'odierno ricorrente». Il ricorrente sostiene che la dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso incidentale sarebbe imputabile ad una "svista materiale" della Corte di Cassazione, che avrebbe erronea- mente ritenuto la proposta di inammissibilità del ricorso for- mulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c., riferita anche al predetto ricorso incidentale, mentre essa si ri- feriva esclusivamente al ricorso principale del Comune di San Martino in Pensilis. L'assunto è destituito di fondamento. Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 Anche se effettivamente la proposta di inammissibilità del re- latore faceva almeno apparentemente - esclusivo riferimen-- to al ricorso principale, mentre nessun riferimento conteneva con riguardo al ricorso incidentale, nella decisione impugnata non è in alcun modo fatto richiamo al contenuto di tale propo- sta. D'altra parte, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ha rilievo ai soli fini del rito applicabile ma non determina alcun vincolo per la decisione per il collegio, che può sempre assumere una decisione di se- gno (anche diametralmente) contrario. A più forte ragione deve quindi ritenersi che la Corte possa decidere il merito del ricorso, in qualunque senso (purché nei limiti di quanto previsto dagli artt. 375, comma 1, n. 1 e 5, e 380 bis, comma 3, c.p.c.), anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale. È appena il caso di ribadire, in proposito, che «in tema di giu- dizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell'art. 380 bis c.p.c. dal decreto legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove

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