Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2021, n. 07075

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2021, n. 07075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07075
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: A A nato a ROMA il 06/07/1965 C A nato a SELLANO il 28/07/1943 C L nato a ROMA il 13/12/1945 avverso il decreto del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di ROMA, con decreto in data 21/7/2020, depositato il 10/8/2020, in parziale riforma del decreto del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE MISURE di PREVENZIONE, del 16/9/2019-10/12/2019, ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre applicata ad A A;
ha revocato la confisca e il sequestro e disposto la restituzione allo stesso A A e a C P della quota del 47,7% dell'immobile sito in Roma, via Giovanni Giolitti n. 341, interno 4, e del 100% dell'immobile sito in Roma, via Nino Bixio n. 5;
ha revocato la confisca e il sequestro e disposto la restituzione ad A A della quota del 50% dell'immobile sito in Roma, via Giovanni Giolitti n. 341, interno 3;
ha revocato la confisca e il sequestro e disposto la restituzione a C A e C L della somma di cui al conto corrente n. 400253892 agli stessi intestato e acceso presso Unicredit;
ha dichiarato inammissibile l'appello di C P e respinto nel reato gli appelli proposti da A A, C A e C L.

1. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione A A, A C e L C che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Ricorso avv. Ripoli per A A. In un unico articolato motivo la difesa, premessi i principi di diritto cui fare riferimento, rileva la violazione di legge per carenza totale di motivazione in ordine alla ritenuta sproporzione tra i redditi del proposto e l'acquisto dei beni immobili oggetto del provvedimento. In specifico il ricorrente evidenzia che la motivazione sarebbe apparente quanto alla ritenuta illiceità del criterio di attribuzione della percentuale dell'incentivo di progettazione, all'esclusione della somma di euro 145.551,35 dal reddito riferibile agli anni 2008-2010 e quanto alla valutazione generica di una complessiva pericolosità. Ciò anche a fronte della necessità di procedere a una valutazione "parcellizzata" della condotta in relazione a ogni singolo acquisto.

1.2. Avv. Ripoli per A C e L C. In un unico articolato comune motivo la difesa, premessi i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sulla ricorribilità dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione, rileva la carenza totale di motivazione in ordine alla correlazione temporale e alla riferibilità al proposto della somma di euro 47.700,00 sequestrata e confiscata su di un libretto postale.
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