Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/11/2021, n. 34289
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno 2009 in relazione a terreni edificabili dei quali la società contribuente contestava tuttavia l'edificabilità, rilevandone altresì l'eccessiva valutazione per omissione del calcolo delle zone di rispetto e per il degrado dell'area indotto dalla presenza di un depuratore.
Il ricorso era respinto tanto in primo grado quanto in appello con motivazioni sostanzialmente coincidenti.
Avverso la sentenza d'appello rubricata in epigrafe la società contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso l'ente locale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si può affermare che il ricorso presenti un generale profilo di inammissibilità, in quanto in presenza di una controversia decisa con sentenza definibile come "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., ed essendo fondato su motivi in gran parte riferiti a una supposta violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non indica "le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (v. Cass. n. 26774 del 2016).
Passando comunque all'esame dei singoli motivi di ricorso si rileva che con i primi due la parte ricorrente denuncia sotto diversi profili sostanzialmente il difetto di rappresentanza processuale del Comune, contestando la sentenza d'appello laddove il giudice di merito aveva stabilito che "il Comune era legittimamente rappresentato in giudizio" dal responsabile dell'Ufficio Tributi autorizzato con Delibera di Giunta e successiva delega del Sindaco.
Le censure non sono fondate. Secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte, infatti, "in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 44 del 2005, art.
3-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 88 del 2005, applicabile anche ai processi in corso, l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio, dinanzi alle commissioni tributarie, mediante il Dirigente dell'Ufficio Tributi, da intendersi come il Dirigente responsabile dell'Ufficio dello specifico tributo oggetto di lite, o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'Ufficio Tributi, dovendo verificarsi la necessità, o meno, di una specifica autorizzazione da parte di altri organi in base alle previsioni dello statuto comunale, atto normativo direttamente conoscibile dal giudice" Cass. n. 26719 del 2016). Nel caso di specie l'autorizzazione della Giunta - prevista dalla normativa del comune di Fossato di Vico - era stata rilasciata ed esibita in giudizio (così come lo era stata la successiva delega del sindaco): l'autorizzazione è rilasciata per il giudizio, complessivamente considerato, e non deve essere rinnovata grado per grado. Stante il fondamento della rappresentanza nella legge è da