Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2003, n. 6635

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In tema di disciplina dell'immigrazione, l'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 riconosce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato non solo "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", ma anche "parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione". Pertanto, ragioni di coerenza sistematica e di effettività della tutela di situazioni giuridiche garantite impongono che anche le decisioni adottate nel vigore del D.Lgs. n. 286 del 1998 sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione emanati nella vigenza della precedente disciplina siano soggette al controllo giurisdizionale del giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2003, n. 6635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6635
Data del deposito : 29 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. R E - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. L M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R K, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUINTO AURELIO SIMMACO

7, presso lo studio dell'avvocato N N, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
PEFETTURA DI CAMPOBASSO, MINISTERO DELL'INTERNO;



- intimati -


per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il decreto definitivo del Tribunale di Campobasso, emesso il 3/05/01 e avverso l'ordinanza definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso, depositata il 24/04/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. M G L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R P che ha concluso per la giurisdizione dell'a.g.a. per impugnazione, rigetto istanza rilascio o rinnovo permesso di soggiorno, giurisdizione dell'a.g.o. per impugnazione del provvedimento, rigetto istanza di revoca decreto espulsione. SVOLGIMENTO DEL POCESSO
Con decreto del 12 dicembre 1999 il Prefetto di Campobasso rigettava la domanda di Kemo Ramovic, cittadino serbo, di revoca del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti l'8 maggio 1992 e confermava il provvedimento stesso. Il Ramovic impugnava detto decreto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, che con ordinanza del 24 aprile 2001 rilevava il proprio difetto di giurisdizione ed accoglieva la domanda incidentale di sospensione.
Il Ramovic proponeva quindi ricorso ai sensi dell'art. 13 comma 8 del decreto legislativo n. 286 del 1998 dinanzi al Tribunale di
Campobasso, che con decreto del 3 maggio 2001 ne dichiarava l'inammissibilità, sul rilievo che l'istanza di revoca doveva qualificarsi come ricorso gerarchico avverso l'originario provvedimento di espulsione e come richiesta di permesso di soggiorno al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al d.p.c.m. 16 ottobre 1998 in materia di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine anteriori alì entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, e che pertanto l'atto impugnato si configurava non già come provvedimento di espulsione ai sensi del richiamato art. 13, ma di rigetto del ricorso gerarchico e della richiesta di permesso di soggiorno. Il Ramovic proponeva quindi ricorso per denuncia di conflitto negativo di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritengono le Sezioni Unite che debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Come è noto, l'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990 n. 39, attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione sull'impugnazione di tutti i provvedimenti di espulsione degli stranieri dal territorio dello Stato, così delineando un sistema di controlli sulle misure di espulsione interno alla giurisdizione amministrativa, con la conseguente inesperibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. Il legislatore del 1998 ha espressamente abrogato tale disposizione (art. 46 della legge 6 marzo 1998 n. 40, confermato dall'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ) ed ha dettato un diverso sistema
di controlli sui provvedimenti di espulsione, conservando il sindacato della giurisdizione amministrativa del T.A.R. del Lazio in relazione alla sola legittimità dell'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ( commi 1^ e 11^ dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998), ed affidando " unicamente " al pretore il sindacato
sulla validità dell'espulsione disposta dal Prefetto nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 13 (comma 8 dello stesso art. 13 ) (v. sul punto, tra le altre, S.U. 2002 n. 11725;
1999 n. 1082
). In tale nuovo assetto normativo si è inteso assegnare al giudice ordinario, all'esito di un procedimento camerale cadenzato in termini brevissimi, un'impugnativa che per la natura dell'organo al quale è proposta e per le garanzie di difesa che la devono assistere è apparsa la più adeguata, in relazione alla sfera dei diritti soggettivi coinvolti.
Queste Sezioni Unite, pronunciando in identica fattispecie, in quanto segnata da analoghe cadenze temporali, hanno posto in rilievo che l'art. 2 del citato decreto legislativo riconosce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato non solo " i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ", ma anche " parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione ", ed hanno affermato che ragioni di coerenza sistematica e di effettività della tutela delle situazioni giuridiche garantite impongono che anche le decisioni adottate nel vigore del decr. legisl. n. 286 del 1998 sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione emanati nella vigenza della precedente disciplina siano soggette al controllo giurisdizionale del giudice ordinario ( S.U. 2002 n. 2513). Tale indirizzo deve essere in questa sede confermato, tenuto conto che provvedimenti siffatti, pur formalmente espressi in termini di mero diniego della revoca dei decreti emessi nel precedente regime, e pur quindi privi di un autonomo contenuto precettivo, spiegano effetti sul piano della concreta operatività dei provvedimenti espulsivi e per ciò solo sono suscettibili di incidere anche sulla libertà personale, e non solo sulla libertà di circolazione dello straniero presente nel territorio dello Stato al di fuori dei limiti di vigilanza della frontiera, stante l'esigenza di adozione di misure coercitive per il trattenimento e l'accompagnamento alla frontiera (così Corte Cost. 2001 n. 414). Sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese di questo procedimento.

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