Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/01/2019, n. 01154
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13675-2013 proposto da: COMPAGNIA SVILUPPO IMPRESE SOCIALI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell'avvocato R L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F G;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 154/2012 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 30/11/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. ANNA M F. R.G. N. n. 13675/13 RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate notificava alla Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.A. un avviso di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, per il recupero dell'imposta di registro relativa ad un atto di cancellazione di ipoteca. L'avviso veniva impugnato dalla società contribuente, la quale riteneva di aver diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 381 del 1991 e dal d.lgs. n. 460 del 1997. La CTP di Perugia, con sentenza n. 232/08/10, accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla CTR dell'Umbria con sentenza n. 154/03/12. Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. art. 370 comma 1, cod. proc. civ. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.