Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 01747

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 01747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01747
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18356/2020 R.G. proposto da REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo D'Amata, con domicilio eletto in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27. — RICORRENTE—

contro

TERRACCIANO GENNARO, rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. R R, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza S. Bernardo 101. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE- avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5.11.2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4.11.2022 dal Consigliere G F. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell'Erba che ha chiesto di dichiarare 222-2 /21, inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. Uditi gli avv.ti Carlo D'Amata e G T.

FATTI DI CAUSA

1. La Regione Lazio propone ricorso in quattro motivi avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5.11.2019, con cui l'amministrazione ricorrente è stata condannata a pagare all'avv. G T € 4.288.195,10 a titolo di compenso per la difesa dell'ente in un giudizio arbitrale, conclusosi con lodo depositato in data 7.3.2012. L'avv. T resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. La Regione ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale. In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., chiarendo, tra l'altro, che avverso l'ordinanza impugnata in cassazione, la Regione Lazio ha proposto appello, tuttora pendente dinanzi alla Corte distrettuale di Roma.

1.1. Il giudizio arbitrale, in cui il resistente aveva svolto il patrocinio, aveva ad oggetto una domanda di risarcimento del danno proposta dal Consorzio 2050 nei confronti della Regione. L'avv. T aveva chiesto - a titolo di competenze - il pagamento di €. 8.770.350,00 per onorari, €.22.891,00 per diritti, oltre al rimborso degli esborsi e degli oneri di legge, sulla base dell'avviso parcella n. 41 del 9.5.2012, redatto in applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. 127/2004, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, sostenendo che il valore della controversia arbitrale fosse pari ad € 2.046.251.294,58. La Regione aveva resistito, eccependo l'inammissibilità della domanda, perché proposta secondo il rito sommario ordinario e non con il rito sommario collegiale di cui agli artt. 14 d.lgs.150/2011 e 28 L.794/1942, la nullità del contratto di incarico perfezionato senza scambio di atti contestuali e privo di copertura finanziaria, l'errato calcolo delle competenze, da effettuare in base al clecisum e non al petitum della domanda, l'errato addebito di varie voci tariffarie e degli interessi. All'esito il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, affermando che: - l'avv. T aveva correttamente proposto il ricorso ai sensi dell'art. art.702 bis c.p.c. cosiddetto "codicistico", rivolto al Tribunale in composizione monocratica, poiché la causa non rientrava fra quelle previste dagli art. 14 cl.lgs.150/20111 e 28 L. 794/1942, avendo le parti concordato i criteri di quantificazione del compenso in misura pari ai minimi tabellari;
- vi era ampia prova dell'attività svolta, consistita nella redazione di una memoria di costituzione e di altre 13 memorie, con l'esame di 29 memorie e vari documenti di controparte, l'esame di 22 ordinanze del Collegio Arbitrale e di un lodo interlocutorio, con la partecipazione a 9 udienze, allo svolgimento di due CTU e ad una prova testimoniale, rilevando che la Regione aveva solo parzialmente contestato le attività elencate nella nota;
non occorreva che la delibera di incarico contenesse anche l'impegno di spesa, non essendo imposto alcun requisito di previa regolarità contabile nella materia dei compensi dei difensori;
il contratto di patrocinio era stato validamente perfezionato, sotto il profilo formale, con il rilascio della procura;
- la domanda non poteva ritenersi di valore indeterminabile, non discutendosi dell'impugnativa di atti amministrativi, ma del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, né poteva assumersi a base del calcolo l'importo della condanna, dovendo prevalere i criteri fissati dai contraenti, essendo il criterio del decisum inapplicabile se, come nella specie, il valore della causa sia stato espressamente dichiarato dalle parti. il compenso andava calcolato assumendo a base di calcolo il valore dichiarato dal difensore nella nota del 19.5.2008, pari ad € 674.788.580,73, corrispondente all'importo della domanda di risarcimento proposta dal Consorzio, spettando un corrispettivo finale di €. 4.288.195,10, oltre interessi di mora dalla data del provvedimento di liquidazione al saldo.
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