Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2018, n. 00193
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 25262-2013 proposto da: DEL C AANDRA DLCLSN51M64D612A, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato P G A, rappresentata e difesa dall'avvocato M P C;- ricorrente -contro S A, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato A I, rappresentato e difeso dall'avvocato C R;- controricorrente - avverso la sentenza n. 970/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/06/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. A O;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato CHITI M P, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato A I con delega orale, dell'Avvocato R C, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa S A, quale figlia del de cuius S G deceduto in Firenze il 18 dicembre 2000 , lasciando eredi a sé superstiti la coniuge D C A e la stessa figlia A, svolgeva distinte azioni innanzi al Tribunale di quella Città all'esito delle quali venivano instaurati due giudizi. Il primo traeva origine dall'atto di citazione notificato il 14 marzo 2001 nei confronti di D C A, atto col quale veniva richiesto di accertare e dichiarare che il documento (con cui veniva legato per due terzi di proprietà alla Del Campana un appartamento in via Por S. Maria n. 4 di Firenze ereditato dal de cuius a seguito della premorienza della altra figlia Saviane Luciana), documento redatto da G S in data 25 giugno 1995 , pubblicato con verbale per Notaio Basetti Sani Vettori ed in atti specificamente indicato, era nullo, invalido e comunque inefficace con conseguente devoluzione dell'appartamento medesimo alla massa ereditaria. Il tutto previo accertamento che Mena medesima data del suddetto atto il S G era incapace di intendere e volere e declaratoria di annullamento del testamento olografo portato dal succitato documento. Altro giudizio innanzi al Tribunale fiorentino traeva origine dall'atto- di citazione con cui la S A conveniva la Del Campana Alessanadra al fine di sentirla condannare alla corresponsione in suo favore della somma di £ 2.236.000.000 o di quella ritenuta di giustizia a titolo di collazione ereditaria in dipendenza di negozi simulati e donazioni ( dirette e/o indirette) di vario genere effettuati in vita dal defunto G S in favore dell'erede Alessandra Del Campana, il tutto per la reintegrazione della quota di legittima spettante ad essa attrice e lesa dalle dette donazioni, in particolare con accertamento che la quota del 50% della proprietà della villa di Roccamare , di cui in atti, intestata per la nuda proprietà alla Del Campana, era stata acquistata in regime di comunione di beni ed era di proprietà di G S e pertanto caduta nella successione di questi. La S A adduceva a sostegno delle domande di cui a tale seconda citazione una serie di negozi simulati e donazioni dirette e/o indirette, in atti specificamente individuati, i quali tutti avevano comportato una grave alterazione dei propri diritti ereditari in favore della Del Campana sui beni, immobili e mobili, costituenti l'asse ereditario del defunto ed in citozione dettagliatamente riportati-. La Del Campana resisteva ad entrambe le avverse domande deducendone l'infondatezza I due giudizi, fallito il tentativo di conciliazione, vebnivano riuniti e trattati congiuntamente. Con la - Memoria ex art. 183. V co. c.p.c. l'attrice - esponendo che, nelle more, vi era stata una bonaria divisione parziale dei denari e dei titoli formalmente cointestati al de cuius ed alla Del Campana - precisava che la propria domanda era , in via principale, volta ad ottenere la decisione dell'eredità di G S in ragione delle quote paritetiche spettanti alle due legittime eredi. Il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva n. 3410/2008 : - rigettava la domanda di nullità o annullamento del legato avente ad oggetto il succitato appartamento di via Por S. Maria;-accertava che i beni indicati ai punti 4, 5, 7 10 e 13 della narrativa dell'atto di citazione ( e di poi riassunti e precisati infra nella memoria del 30 ottobre 2002) costituivano donazioni in vita del de cuius in favore della Del Campana ed erano soggetti a collazione ereditaria ;-determinava la consistenza delle quote spettanti alle due eredi nella successione legittima nel valore di C 2.227.653,50 ciascuna : condannava la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della S A, ponendo le spese di CTU a -carico della massa e disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio e le operazioni divisionali. La Del Campana interponeva appello avverso la succitata decisione non definitiva del Tribunale, chiedendone la riforma._ Con sentenza definitiva n. 2197/2010 l'adito Tribunale di Firenze - stante il disaccordo delle parti in ordine al predisposto progetto di divisione- provvedeva come in atti e, quindi ( stimato il valore di ciascuna quota spettante alle due condividenti in C 2.227.653,50) assegnava i rispettivi individuati beni alla S A e alla D C A, con condanna della Der Campana al pagamento in favore della Saviane del dovuto conguaglio (per C 1.050.653,50) , da rivalutare, oltre interessi dalla decisione al saldo, attribuendo alla medesima convenuta la somma di C 740,653 quale differenza fra la suddetta quota spettante ed il valore dei beni (C 1.487.000,00) ad essa stessa assegnati in esclusiva proprietà, con riconoscimento alla stessa Del Campana della quota dj proprietà del già citato immobile di via Por S. Maria, oggetto di disposizione testamentaria valida, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio. La Del Campana proponeva appello avverso tale decisbne definitiva del Tribunale fiorentino, della quale chiedeva I.a riforma.La S A si costituiva in entrambi i giudizi di appello sorti per effetto dei due avversi gravami e , fatta acquiescenza al capo della sentenza di primo grado relativa alla domanda di annullamento alla disposizione di cui all'atto del 25 giugno 1995 ed aderendo a quanto stabilito in ordine al punto della decisione relativo al diritto di abitazione spettante alla vedova, chiedeva -per il resto- il rigetto degli appelli ed, a sua volta, proponeva appello incidentale relativo al calcolo delle quote e condizionato all'accoglimento del relativo appello principale. Riuniti i due giudizi, la Corte di Appello di Firenze - con sentenza n. 970/2013 - riduceva, in parziale accoglimento delle impugnazioni, il conguaglio in linea capitale di S A da 1.050.653,50 ad C 774.803,50 ( ai lordo del valore dell'orologio indicato in parte motiva), elevando la somma attribuita alla Del Campana quale differenza fra quota legittima e valore dei beni assegnati da C 740.653,50 ad C 1.019.503,50, compensando nel resto le impugnate sentenze e compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio, fermo le spese a carico della massa. Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettualé ricorre la Del Campana con atto affidato a sei ordini di motivi e resistito con controricorso della Saviane. Nell'approssimarsi dell'udienza ha depositato, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., memoria la Del Campana.Ragioni della Decisione 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 112 c.p.c., 485 c.c. e 784 c.p.c. e 584 c.c., eccependo la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. per difetto di integrazione del contraddittorio. 2.- Con il . secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione , ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 480 e 485 e 112 c.p.c.. 3.- I due primi motivi, di cui innanzi, vanno trattati -per ragioni di opportunità- congiuntamente. Gli stessi, come espressamente risulta dalla depositata memoria ex art. 378 c.p.c. (pag. .18) sono "rinunciati... a fronte di accordo intervenuto fra le parti con riferimento all'immobile di via Por Santa Maria 4". Entrambi i motivi vanno , quindi, dichiara4 inammissibili per carenza di interesse. 4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 179, lett. f c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. Viene contestata la correttezza della decisione del Tribunale di Firenze, confermata -in punto- dalla Corte di Appello di quella Città, che (anche sulla scorta della conferma della Del Campana del 28/10/2004) ha ritenuto la natura di donazione della intestazione della nuda proprietà della villa di Roccamare svolta dal de cuius in favore della coniuge medesima. Tanto - secondo i Giudici di merito- pur stante la mancata indicazione nell'atto di acquisto che il bene era stato acquistato con provvista proveniente dal prezzo della vendita di un bene personale del S G ;e ciò perché, come ritenuto correttamente in sede di giudizi di merito, era evidente la confermata provenienza della provvista, per il detto acquisto, da indubbia disponibilità del solo de cuius. Il motivo è, quindi, infondato e va respinto. 5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione del principio di obbligatorietà della motivazione ex art. 111, co. 6 Cost. e violazione e falsa applicazione dell'art. 230 bis c.c. e 727 c.p.c. ai sesi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. Con il motivo si contesta l'entità del controvalore delle polizze assicurative assegnato in collazione Il motivo non può essere accolto.Nella fattispecie si richiede, nella sostanza, una revisione della valutazione già correttamente svolta dai Giudici del merito con riconsiderazione, per di più, di istanze di tipo istruttorie neppure debitamente trascritte in ricorso. Il motivo è, quindi, inammissibile. 6.- Con il quinto motivo del ricorso 'sideduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. ex art. 360, n. 3 c.p.c.. Col motivo qui in esame si deduce la pretesa erronea sottoposizione a collazione del controvalore di assegni bancari tratti a favore della Del Campana. La censura si risolve in una non ammissibile istanza di (ri)apprezzamento, in punto di fatto, di elementi già oggetto di adeguata valutazione in sede di esame di merito. Al riguar^do, nel riaffermare noto principio, già enunciato da questa Corte, si ribadisce che "Il controllo di logicità del giudizio di fatto (peraltro consentito dall'art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. e nei limiti di cui allo stesso) non può equivalere e risolversi nella revisione del "ragionamento decisorio" dei Giudici del merito" ( Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 novembre 2013, n. 25608)- Per di più e conclusivamente va riaffermato il principio per cui la censura nella sostanza svolta col motivo in esame è configurabile come ammissibile "soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale IO obliterazione di elementi" ( Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148), ipotesi quest'ultima non ricorrente nella fattispecie. Il motivo è, quindi, inammissibile. 7.- Con il sesto motivo del ricorso si denuncia la violazione dell'art. 726 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. Si lamenta l'erroneità delle determinazioni della gravata decisione in ordine al valore dei [pieni costituenti la massa per violazione del criterio del prezzo di mercato. Il motivo, adducendo "la forte contrazione del mercato immobiliare che ha investito l'intero pianeta" si risolve, nella sostanza, in una questione squisitamente di valutazione in fatto. Tanto in dipendenza del criterio logico adottato dai giudici del merito consistito nella rivalutazione monetaria dellA stima effettuata in sede di valutazione dal CTU e finalizzato proprio ad evitare squilibri tali da far ritenere, secondo noti canoni ( Cass. civ., Sez. Seconda 16 febbraio 2007, n. 3635 e Sez. Prima, 21 ottobre 2010, n. 21632) "un mkamento di valore che renda necessario (un ulteriore) adeguamento di quello stabilito al tempo della stima". La censura, per di più generica, e già ritenuta inammissibile per interVenuto giudicato dalla Corte territoriale, finisce comunque per consistere in una non ammissibile istanza di Il revisione del ragionamento decisorio, peraltro logico e congruamente motivato, della Corte di merito. Al riguardo vanno, ancora, ribaditi i cennati consolidati e condivisi principi, secondo i quali un "controllo di logicità del giudizio di fatto non può, comunque, equivalere e risolversi nella revisione del "ragionamento decisorio" , specie quanto -come nell'ipotesi- non c'è stata una totale mancata valutazione di elementi fondanti il decidere. In ogni caso, poi, la Corte territoriale facendo, con la gravata decisione, buon governo 'e corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 726 e 727 c.c., ha espressamente specificato che la "determinazione del valore complessivo delle due porzioni da attribuire alle condividenti" era stata effettuata -come dovevasi- divedendo per due la somma dei valori del relictum, una volta stimati quelli del donatum al momento dell'apertura della successione. Il motivo è, perciò, inammissibile. 8.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. 9.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo. 10.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi