Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2005, n. 16560
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Ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, il requisito previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, della titolarità dell'assegno disciplinato dall'art. 5, presuppone il riconoscimento giudiziale dell'assegno divorzile, a seguito di proposizione delle relativa domanda, restando irrilevante il riconoscimento negoziale di un diritto e lo stato di bisogno del coniuge divorziato. (Nella specie, il coniuge divorziato, in sostituzione dell'assegno divorzile e a titolo di mantenimento, aveva ottenuto la voltura della licenza dell'esercizio commerciale).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C M elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato R A, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FRSBZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati N M A R, NICOLA VALENTE, giusta deLega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 551/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 04/07/02 - R.G.N. 267/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 06/07/05 dal Consigliere Dott. P C;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Genova Maggiorina Cazzulini, esponendo di essere divorziata da Ciro Perla titolare di pensione ICOM, e di avere diritto, a seguito del decesso del coniuge, alla pensione di reversibilità, chiese che si condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) alla corresponsione della predetta pensione.
Il Tribunale respinse la domanda. Con sentenza del 4 luglio 2002 la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'impugnazione. Afferma il giudicante che l'art 9 della Legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della Legge n. 74 del 1987, riconosce al coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità se il rapporto previdenziale sia anteriore alla sentenza ed il nuovo coniuge sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 e non sia passato a nuove nozze.
L'obbligo del coniuge deceduto costituisce il fondamento del coniuge superstite nei confronti dell'ente previdenziale;in assenza del predetto obbligo, questo diritto non ha fondamento. Poiché la predetta Legge non fa alcun riferimento all'eventuale stato di bisogno del coniuge superstite, questo fatto non assume rilievo alcuno.
Per la cassazione di questa sentenza Maggiorina Cazzulini propone ricorso, articolato in un unico motivo e coltivato con memoria;
l'I.N.P.S. resiste con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, sia respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE