Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2021, n. 10023

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L'art. 2 della l. n. 604 del 1966, modificato dall'art. 2 della l. n. 108 del 1990, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l'atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). Ne consegue che in caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 2705 c.c. per l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2021, n. 10023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10023
Data del deposito : 15 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 APR. 2021 AULA 'A' 10023/2 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 24767/2018 Cron.10023 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud. 04/11/2020Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Dott. FERICO BALESTRIERI Consigliere PU- Dott. A PRGIOVANNI PATTI Consigliere Dott. ME LORITO Consigliere Dott. F A Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24767-2018 proposto da: GAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente contro 2020 SERRATORE ANTONELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA 2344 CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato V A;
controricorrente avversO la sentenza n. 1079/2018 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 1351/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per inammissibilità o rigetto;
udito l'Avvocato FRANCESCO RONDINA per delega verbale Avvocato A P. R.G. n. 24767/2018 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza pubblicata il 12 giugno 2018, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento impugnato da Antonella Serratore nei confronti della GAM S.p.a., condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni globali di fatto dovute dal recesso all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. и 2. La Corte ha rilevato che la Serratore, sin dal ricorso introduttivo del и ф giudizio, aveva dedotto che il recesso del rapporto di lavoro e la sua collocazione in mobilità le erano stati comunicati con telegramma del 29 luglio 2014 e aveva altresì "contestato la riferibilità del succitato telegramma al datore di lavoro", chiedendo nelle conclusioni che fosse dichiarata "l'inefficacia del licenziamento" con le conseguenze determinate dalla "tutela cd. forte", previste dalla legge proprio per la mancanza di forma scritta. Secondo la Corte, "il datore di lavoro, contumace nella fase a cognizione sommaria, non solo non ha offerto alcun mezzo di prova atto a dimostrare la riferibilità ad esso del telegramma, quanto neppure ha mosso alcuna contestazione al rilievo della lavoratrice". Quanto alla pretesa esistenza di un precedente provvedimento espulsivo comunicato con raccomandata a mani, la Corte ha ritenuto che il riferimento ad esso, contenuto nell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento formulata dalla Serratore, fosse "frutto di un mero errore materiale di redazione". Pertanto, richiamati precedenti di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 2705, comma 1, c.c., i giudici d'appello hanno dichiarato l'inefficacia del recesso datoriale, con le pronunce reintegratorie e patrimoniali conseguenti.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso GAM Spa con 3 motivi;
ha resistito con controricorso Antonella Serratore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 R.G. n. 24767/2018 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414 e 437 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catanzaro ritenuto 'succintamente' proposta in primo grado una domanda di accertamento della 'inesistenza' del licenziamento da considerarsi intimato in forma orale". Si critica la sentenza impugnata affermando che la contestazione della riferibilità del telegramma alla società contenuta negli atti della ricorrente era

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