Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2010, n. 21493
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In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.
In tema di imposte sui redditi, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 46, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, essendo connessa alla debenza di una maggiore imposta, è applicabile anche quando la differenza di imposta dipenda dall'avere il contribuente invocato un'esenzione a lui non spettante, nel qual caso l'illecito sussiste anche se non sia ancora intervenuto il rigetto dell'istanza, avendo il provvedimento positivo o negativo dell'Amministrazione efficacia meramente dichiarativa dell'esistenza o meno del diritto all'esenzione.
In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dall'IRPEG ai sensi dell'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato dall'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64) spetta, in base ad un'interpretazione estensiva dell'espressione "nuove iniziative", non solo in caso di nuova impresa ma anche di trasformazione (innovazione, ampliamento, conversione) di struttura produttiva già esistente che, per i profili di quantità (degli impianti, delle attrezzature, del personale impiegato, del fatturato) e di qualità (innovazione tecnologica del modo di produzione e dei prodotti, livello professionale della forza lavoro utilizzata) dell'intervento, equivalgano alla realizzazione di una nuova iniziativa economica. (Nella specie la S.C. ha escluso l'esenzione per lavori di ristrutturazione e riorganizzazione di immobili già adibiti ad attività alberghiera).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2577/2008
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. P V - Presidente di Sezione -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8627-2005 proposto da:
GESTITUR S.R.L., (02128210925), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio degli avvocati BATTAGLIA EMILIO, DI AMATO ASTOLFO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
sul ricorso 21701-2007 proposto da:
GESTITUR S.R.L., (02128210925), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato DI AMATO ASTOLFO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimati -
sul ricorso 23721-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GESTITUR S.R.L., (02128210925), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato DI AMATO ASTOLFO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
sul ricorso 2577-2008 proposto da:
GESTITUR S.R.L., (02128210925), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato DI AMATO ASTOLFO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso le sentenze nn. 9/9/2004 depositata il 18/02/2004 (ricorso r.g. n. 8627/2005), n. 120/9/2006 depositata il 12/06/2006 (ricorso r.g. n. 21701/07+23721/07), n. 259/9/2006 depositata il 12/12/2006 (ricorso r.g. n. 2577/08), tutte della COMMISSIONE, TRIBUTARIA REGIONALE di Cagliari - Sezione Distaccata di SASSARI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
uditi gli avvocati Astolfo DI AMATO, Giovanni DE BELLIS dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D che ha concluso per il rigetto dei ricorsi (r.g. n. 8627/05, 21701/07+ 23721/07), accoglimento del secondo motivo, rigetto degli altri motivi (ricorso r.g. n. 2577/08).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Gestitur s.r.l. propone ricorso per cassazione, in base a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna (n. 9/9/04) che ha rigettato l'appello della società contro la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della medesima società avverso il diniego dell'esenzione IRPEG e ILOR di cui alla L. n. 64 del 1986, art. 14 e al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101. Il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.
La medesima società propone ricorso per cassazione (R.G. n. 21701/07), in base a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna (n. 120/9/06) che ha rigettato l'appello incidentale della società avverso la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato, fatta eccezione per le sanzioni, il ricorso proposto contro un avviso di accertamento IRPEG relativo all'anno di imposta 1991, fondato sul mancato riconoscimento dell'esenzione.
La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale (R.G. n. 23721/07) quanto alle sanzioni.
La società resiste con controricorso al ricorso