Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2023, n. 29840
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L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito impugnata, in quanto il tribunale non aveva provveduto, a decorrere dall'esercizio antecedente all'operazione di finanziamento controversa e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, al vaglio analitico della situazione economico-patrimoniale della società successivamente fallita, attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale).
In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 36756/2019 Numero sezionale 3483/2023 Numero di raccolta generale 29840/2023 Data pubblicazione 27/10/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE composta dagli ill.mi signori magistrati OGGETTO: dott. M C - Presidente opposizione stato passivo dott. L T - Consigliere R.G.N.: 36756/2019 dott. G M - Consigliere Cron.: dott. L A - Consigliere rel. Rep.: dott. P V - Consigliere Ud: 28/6/2023 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso n. 36756 - 2019 R.G. proposto da: REV GESTIONE CREDITI s.p.a. – c.f./p.i.v.a. 13653361009 – (in qualità di procuratrice-mandataria, giusta procura speciale autenticata a ministero notar G P del 22.6.2017, della “PURPLE SPV” s.r.l. – c.f. 04846340265), in persona del procuratore speciale dottor K V, giusta procura speciale autenticata a ministero notar N A del 5.6.2019, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dell'avvocato G T, che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato G C la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor A F, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso 1 Numero registro generale 36756/2019 Numero sezionale 3483/2023 Numero di raccolta generale 29840/2023 Data pubblicazione 27/10/2023 dall'avvocato professor Luigi Balestra e dall'avvocato Nicoletta Michieli;
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito, n. 41, presso lo studio dell'avvocato professor Salvatore Patti. CONTRORICORRENTE e DAMERINI GIAN FRANCO – c.f. DMRGFR41R07H294Y - INTIMATO avverso il decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di Rimini, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 28 giugno 2023 dal consigliere dott. L A, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 93 l.fall. trasmesso il 23.12.2016 la “Nuova Banca delle Marche” s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. posta in liquidazione in data 12.12.2014 (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Premetteva che la “DA.MA.” s.r.l., proprietaria di una vasta porzione di terreno edificabile in territorio del Comune di Rimini, aveva nell'aprile del 1999 siglato una convenzione con il Comune, in virtù della quale la s.r.l. si era obbligata alla realizzazione della nuova sede della Questura di Rimini e della caserma della Polizia Stradale di Rimini ed il Comune, a sua volta, si era impegnato a rilasciare le concessioni edilizie necessarie affinché la “DA.MA.” realizzasse sull'area di sua spettanza un insediamento integrato commerciale- direzionale e residenziale (cfr. ricorso, pag. 4). 2 Numero registro generale 36756/2019 Numero sezionale 3483/2023 Numero di raccolta generale 29840/2023 Data pubblicazione 27/10/2023 Premetteva altresì che l'allora “Banca delle Marche” s.p.a., resasi disponibile al finanziamento dell'opera, con rogito in data 15.3.2000 aveva concesso alla “DA.MA.” un'apertura di credito per l'importo di lire 45.000.000.000, regolata su distinti conti correnti ed assistita da ipoteca volontaria iscritta il 17.3.2000 sulla porzione di terreno summenzionata (cfr. ricorso, pag. 5). Indi esponeva che il rapporto tra la “DA.MA.” ed il Comune di Rimini non aveva avuto lo sviluppo preventivato - siccome, tra l'altro, il Comune aveva denegato il rilascio del permesso per la costruzione dell'insediamento integrato commerciale-direzionale e residenziale – ed alla data del 29.2.2016 la “DA.MA.” risultava esposta nei confronti della “Banca delle Marche” per l'importo di euro 24.541.403,52 (cfr. ricorso, pagg. 5 - 7). Esponeva inoltre che la “DA.MA.” era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con sentenza del 26.8.2016 (cfr. ricorso, pag. 7) e che la “Nuova Banca delle Marche” era divenuta cessionaria di tutti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo alla “Banca delle Marche”, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 9.12.2015 (cfr. ricorso, pag. 8). Chiedeva quindi l'ammissione al passivo del fallimento della “DA.MA.” con prelazione ipotecaria per la complessiva somma di euro 24.541.403,52, oltre interessi maturati e maturandi (cfr. ricorso, pag. 8 - 9).
2. Il giudice delegato negava l'ammissione del credito (cfr. ricorso, pag. 9). Evidenziava che dalla documentazione acquisita si desumeva che la “Banca delle Marche” aveva fatto luogo all'erogazione del credito in favore della “DA.MA.” allorché era patente lo stato di insolvenza della s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 9);
che dunque la banca era stata concorrente, con gli organi di gestione e di controllo della società poi fallita, nell'aggravamento del dissesto patrimoniale e finanziario (cfr. ricorso, pag. 9). 3 Numero registro generale 36756/2019 Numero sezionale 3483/2023 Numero di raccolta generale 29840/2023 Data pubblicazione 27/10/2023 Evidenziava altresì che l'ingente finanziamento era stato erogato nonostante l'esiguo ammontare - lire 199.000.000 - del capitale della “DA.MA.” e la modesta consistenza - un terreno edificabile ed un immobile da realizzare – del complesso immobiliare sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia dell'obbligazione restitutoria (cfr. ricorso, pag. 9). Evidenziava infine che il curatore fallimentare si era riservato il diritto di agire in responsabilità nei confronti della “Banca delle Marche”, in concorso con gli amministratori ed i sindaci, onde far valere la propria pretesa risarcitoria, di ammontare superiore all'importo del credito per il quale era stata invocata l'ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 9).
3. La “Nuova Banche delle Marche” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo (cfr. ricorso, pag. 10). Resisteva il curatore del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione.
4. Nel corso del giudizio di costituiva la “Rev Gestione Crediti” s.p.a., in qualità di procuratrice-mandataria della “Purple SPV” s.r.l., succeduta, quest'ultima, nel credito della “Nuova Banca delle Marche” s.p.a. (cfr. decreto impugnato, pag. 3) 5. Con decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione e condannava la “Purple SPV” s.r.l. alle spese di lite. Reputava, peraltro, il tribunale, nel quadro dei principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., che doveva ritenersi “raggiunta la prova dell'efficienza causale (…) dell'erogazione del finanziamento nel depauperamento del patrimonio sociale, sub specie di aggravamento del dissesto già in atto al momento della stipulazione” (così decreto impugnato, pag. 17). Reputava altresì che la condotta della banca era “caratterizzata da profili di colpa idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità” (così decreto 4 Numero registro generale 36756/2019 Numero sezionale 3483/2023 Numero di raccolta generale 29840/2023 Data pubblicazione 27/10/2023 impugnato, pag. 19);
che in pari tempo sulla scorta di una oculata valutazione ben avrebbe potuto l'istituto di credito avvedersi dell'inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata (cfr. decreto impugnato, pag. 21). Reputava inoltre che il danno, pur in applicazione del parametro equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ., era da quantificare in un importo quanto meno coincidente con l'ammontare – nel complesso pari ad euro 24.544.449,74 – dell'esposizione debitoria della “DA.MA.” nei confronti dell'istituto di credito (cfr. decreto impugnato, pagg. 22 - 23). Reputava poi che la pretesa risarcitoria vantata dal curatore del fallimento era stata legittimamente eccepita in compensazione, sicché correttamente la domanda di ammissione al passivo era stata respinta (cfr. decreto impugnato, pag. 23). Reputava infine che era da escludere che la prescrizione, pur a ritenerla di durata quinquennale, si fosse compiuta (cfr. decreto impugnato, pag. 23). Reputava segnatamente che il dies a quo doveva farsi coincidere con il dì - 26.8.2016 - della dichiarazione di fallimento;
che, invero, unicamente a seguito della dichiarazione di fallimento il curatore aveva “potuto appurare il reale stato patrimoniale dell'impresa, prendendo contezza, tra l'altro, che i bilanci erano stati redatti secondo modalità che consentissero di dissimulare le ingenti perdite subite da DA.MA.” (così decreto impugnato, pag. 24).
6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “Rev Gestione Crediti” s.p.a., in qualità di procuratrice-mandataria della “Purple SPV” s.r.l., succeduta, quest'ultima, nel credito