Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2021, n. 14384

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2021, n. 14384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14384
Data del deposito : 25 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 2596-2016 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati R P e M S, che 2020 la rappresentano e difendono;
2779

- ricorrente -

contro

P C, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCESCA VERDURA, TIZIANA LARATTA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 451/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2015 R.G.N. 530/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M S;
udito l'Avvocato FRANCESCA VERDURA. R.G. 2596/2016 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 451/2015, pubblicata il 24 luglio 2015, la Corte di appello di Milano - previo rigetto, in accoglimento del gravame incidentale della lavoratrice, dell'eccezione di decadenza ex art. 32, c.

1-bis, I. n. 183/2010 proposta da Alitalia CAI S.p.A., sul rilievo dell'applicabilità della norma a tutte le fattispecie previste dall'art. 32 e non soltanto ai licenziamenti - ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla società con Carolina Pauciulo il 28/5/2010, ai sensi dell'art. 2, c. 1, d.lgs. n. 368/2001, e conseguentemente dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 30/5/2010, data di inizio del rapporto.

1.1. La Corte ha invece respinto l'appello principale della società, stante la inidoneità delle deduzioni istruttorie dalla medesima svolte in ordine al rispetto del limite del 15% stabilito dall'art. 2, c.1, d.lgs. cit., non rilevando a tal fine il dato relativo al personale in forza "mese per mese".

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia CAI S.p.A.) con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

4. La causa, già chiamata all'adunanza camerate del 16 aprile 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 I. n. 183/2010 per avere la Corte di appello erroneamente considerato tempestiva l'impugnazione del contratto stipulato il 28/5/2010, nonostante la lavoratrice lo avesse impugnato oltre il termine di sessanta giorni decorrente, nel caso di specie, dalla data di entrata in vigore della legge.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116, 420, 421 e 437 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., per avere la Corte omesso di tenere conto della documentazione prodotta dalla società;
di ammetterne la prova testimoniale;
di utilizzare i poteri istruttori d'ufficio previsti dal Codice di rito senza neppure motivare il loro mancato esercizio.

3. Con il terzo viene
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi