Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2022, n. 26641
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ND RA RA IA, nata nella Repubblica Dominicana il 15/08/1973 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. Suela Fani, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata, anche riportandosi al contenuto della memoria difensiva trasmessa il 2 luglio 2022.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta con la quale la cittadina domenicana RA IA ND RA, destinataria di una richiesta di estradizione avanzata dal Governo degli Stati Uniti d'America, aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è stata sottoposta in tale procedura di estradizione, con quella meno grave degli arresti domiciliari o dell'obbligo di dimora.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso RA IA ND RA, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 275, 299 e 719 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza o apparenza, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla specifica questione inerente alla mancanza di uno dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di consegna (essendo stata già destinataria di analoga domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America, disattesa dall'autorità giudiziaria spagnola), nonché per avere omesso di considerare che l'estradanda è persona non coinvolta in altre vicende penali, è munita di documenti di identità ed ha sempre rispetto le prescrizioni che a suo tempo le erano state imposte dai giudici spagnoli nell'altra menzionata procedura di estradizione oramai definita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di RA IA ND RA vada rigettato.
2. Le doglianze riguardanti asseriti vizi di motivazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico che, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione