Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/07/2019, n. 18897
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
guente CC ORDINANZA sul ricorso 8297-2014 proposto da: CANUTE JUDITH ANN, TCHOUVAKINA IOLIA, LAPPIN LINDA ANNE, MAUSSION MONIQUE MARIE FRANCOISE, JIMENEZ NAHARRO MAGDALENA, KLEIN (Lcbui VOLKER, MANZI ANN KIMBERLEE, SALVADORES MERINO CLAUDIO FRANCISCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, alla via OSLAVIA n.7, presso lo studio dell'avvocato 2019 SARA D'ONOFRIO, che li rappresenta e 2127 difende;- ricorrenti principali controricorrenti incidentali - contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla via ANTONIO GRAMSCI N. 24, presso lo studio dell'avvocato T D N che la rappresenta e difende ;- controricorrente ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, L M, E D R, CARLA D'ALOISIO, GEPPE MATANO;- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1389/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2013 R.G.N. 4635/2009. R.G. 8297/2014 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, adita dai ricorrenti indicati in epigrafe nonché, con impugnazione incidentale, dall'Università degli Studi della Tuscia, ha riformato solo in minima parte la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato le domande, proposte con separati ricorsi poi riuniti, volte ad ottenere, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., la condanna dell'Ateneo al pagamento delle differenze stipendiali, maturate a far tempo dal 20 dicembre 1996, tra le somme corrisposte «e quelle che avrebbero dovuto percepire in applicazione delle finali statuizioni e degli accertamenti di fatto e di diritto contenuti nella sentenza del Pretore di Viterbo n. 173/1995 e del Tribunale d'Appello di Roma n. 17522/2001»;2. gli originari ricorrenti, tutti lettori di lingua straniera assunti con plurimi contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, avevano ottenuto con le richiamate pronunce, passate in giudicato, l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti e del diritto a percepire la retribuzione parametrata a quella del ricercatore confermato;3. a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 28, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 120/1995, gli ex lettori avevano sottoscritto i nuovi contratti, con i quali agli stessi era stata attribuita la qualifica di collaboratori esperti linguistici di lingua madre e riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo e, successivamente, dal CCNL 21 maggio 1996 per il personale del comparto Università;4. il Tribunale di Viterbo aveva respinto i ricorsi, valorizzando la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto, mentre la Corte d'appello, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta al rigetto dell'impugnazione principale, per quel che qui ancora rileva, perché l'ausiliare aveva accertato che la retribuzione percepita non era stata inferiore rispetto a quella spettante al ricercatore confermato a tempo definito, con la sola eccezione della Navarro, in relazione alla quale era emersa, per il periodo 24 febbraio/31 dicembre 2000, una differenza di C 99,64, che andava corrisposta con interessi e rivalutazione sino al saldo;5. la Corte territoriale, ricostruita l'evoluzione della normativa sino all'approvazione della legge n. 240/2010 e richiamate le pronunce della Corte di Giustizia, ha evidenziato che il legislatore aveva valorizzato, quale parametro di riferimento ai fini della determinazione della giusta retribuzione, il trattamento stipendiale riservato al ricercatore confermato a tempo definito, richiamato anche dai ricorrenti negli atti introduttivi del giudizio e «utile al fine di interpretare il disposto della sentenza» pretorile «stante l'assoluta assenza di indicazioni nella motivazione»;6. ha precisato al riguardo che non era consentito alla Corte di «discostarsi dalla domanda di parte»;7. il giudice d'appello ha ritenuto infondato anche l'appello incidentale, con il quale era stata riproposta dall'Università la domanda di restituzione della quota di contribuzione versata all'INPS dall'Ateneo, sebbene di spettanza del lavoratore, ed ha ritenuto applicabile l'art. 23 della I. n. 218/1952 perché il pagamento era pacificamente avvenuto a distanza di oltre 5 anni dalla sentenza n. 173/1995;6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali l'Università degli Studi della Tuscia ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a tre censure;7. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto in discussione e decisivo per il giudizio» e addebitano alla Corte territoriale di non avere colto che le tabelle salariali per il ricercatore confermato a tempo definito richiamate nei conteggi allegati agli atti introduttivi includevano anche le classi e gli scatti stipendiali legati all'anzianità previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 382/1980;1.1. aggiungono che la domanda era stata contrastata, sotto questo profilo, dalla difesa dell'Università, che nel corso delle operazioni peritali aveva invitato il CTU a quantificare le eventuali differenze sulla base del quesito formulato dalla Corte d'Appello, che non conteneva alcun richiamo alla progressione stipendiale fissata dal richiamato art. 38;1.2. precisano, infine, che l'ausiliare aveva sviluppato conteggi alternativi, giungendo alla conclusione che spettassero a tutti gli ex lettori differenze retributive, diversamente quantificate, qualora il parametro di riferimento dovesse essere quello della retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito, con inclusione delle classi economiche e degli scatti di anzianità;1.3. gli importi già corrisposti dall'Università agli appellanti potevano, pertanto, essere ritenuti interamente satisfattivi solo nel caso in cui fosse stata assunta la classe economica iniziale e fosse stata esclusa la rilevanza dell'anzianità;1.4. sulla base delle premesse richiamate nei punti che precedono i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale di avere deciso, «senza motivare in alcun modo le ragioni della scelta, nel senso peggiore per gli esponenti, adottando il conteggio che non ha tenuto in alcun conto l'anzianità di servizio da ciascuno maturata alle continuative dipendenze dell'Università»;2. con la seconda censura è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 382/1980, degli artt. 8 e 26 della legge n. 240/2010, del d.l. n. 2/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 63/2004, degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 232/2011, dell'art. 2909 cod.civ., degli artt. 3 e 36 Cost.;2.1. i ricorrenti premettono che la progressione retributiva del personale accademico è regolata dalle norme richiamate in rubrica e si articola in classi e scatti biennali legati all'anzianità di servizio e comportanti incrementi, rispettivamente dell'8 e del 2,50%, da calcolarsi sul parametro iniziale;2.1. la rilevanza dell'anzianità ai fini economici è stata ribadita dalla legge n. 240/2010 e dal d.P.R. n. 232/2011, che ha trasformato la progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale articolata per classi, dettando una disciplina transitoria per il passaggio dall'uno all'altro sistema;2.2. sulla base di detta premessa sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale ha falsamente applicato l'art. 26 della legge n. 240/2010 perché il richiamo contenuto nella legge al «trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito» comprende necessariamente anche la progressione stipendiale;2.3. aggiungono, infine, che il giudice d'appello ha violato l'art. 2909 cod. civ., modificando il parametro retributivo riconosciuto nel precedente giudicato, senza indicare quali modifiche, intervenute di fatto nell'attività svolta dal lettore, fossero idonee a giustificare l'adozione di un diverso criterio di quantificazione della retribuzione;3. il primo motivo del ricorso incidentale è formulato avverso il capo della sentenza che ha ritenuto sussistente il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento retributivo diverso rispetto a quello concordato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Pretore di Viterbo, e denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 120/1995 e dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010;3.1. l' Università sostiene, in estrema sintesi, che, in attuazione di quanto previsto dal dl. n. 120/1995 ed a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo decentrato del 24 ottobre 1995, della successiva sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro nonché dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale, le parti hanno dato vita ad un nuovo rapporto di lavoro completamente assoggettato ad una disciplina specifica, che ha superato il precedente giudicato ed ha comportato il riconoscimento di una retribuzione di gran lunga superiore a quella prevista nei contratti individuali di lettorato;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi