Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/1982, n. 2973

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Ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 8 del d.l. 24 febbraio 1948 n. 114, modificato dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957 n. 244, ciò che rileva è che l'acquirente possa far valere i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 1 dello stesso d.l. (come modificato dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954 n. 604: e cioè la qualità di persona dedita abitualmente alla lavorazione manuale della terra, la destinazione dell'acquisto alla formazione o allo arrotondamento della piccola proprietà contadina e la carenza di vendite di altri fondi rustici nel biennio anteriore all'acquisto), al cui accertamento, in presenza di contestazioni, il giudice deve autonomamente procedere, in applicazione del criterio ordinario di distribuzione dell'Onere della prova, senza che per la dimostrazione dei suddetti fatti costitutivi possa spiegare una particolare efficacia probatoria il certificato del competente ispettorato agrario, necessario al conseguimento dei benefici fiscali e creditizi accordati dal suddetto art. 1. ( Conf 5028/81, mass n 415808; ( Conf 4907/81, mass n 415646).*

Il beneficio dell'opposizione alla proroga legale, riconosciuto dell'art. 8 del d.l. 24 febbraio 1948 n. 114 - come modificato dallo art. 3 della legge 28 marzo 1957 n. 244 - al piccolo proprietario contadino, è da questo invocabile anche quando oggetto del suo acquisto non è stato l'intero fondo locato, ma solo una parte di esso, indipendentemente dall'eventuale carattere di indivisibilità che originariamente fosse stato attribuito dalle parti alla locazione dello intero fondo e senza che l'affittuario possa apporre l'effetto conservativo dei miglioramenti a norma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971 n.11 (proroga non inferiore a dieci anni), relativi al precedente ma risolto rapporto di affitto. ( Conf 2282/59; ( Conf 4029/56).*

Tra le norme sulla formazione della piccola proprietà contadina e quella sulla proroga dei contratti agrari (di cui all'art. 1 lettera a) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 e successive modificazioni) non esistono interferenze e pertanto il beneficio dell'opposizione alla proroga legale accordato al piccolo proprietario contadino dell'art. 8 del d.l. 24 febbraio 1948 n. 114 è subordinato al solo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 1 dello stesso d.l., essendo del tutto irrilevante la circostanza che la capacità lavorativa di tale proprietario e della sua famiglia sia assorbita per più della metà dalla coltivazione di altri fondi. ( V 2377/55).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/1982, n. 2973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2973
Data del deposito : 13 maggio 1982

Testo completo

Il beneficio dell'opposizione alla proroga legale, riconosciuto dell'art. 8 del d.l. 24 febbraio 1948 n. 114 - come modificato dallo art. 3 della legge 28 marzo 1957 n. 244 - al piccolo proprietario contadino, è da questo
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