Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2004, n. 17203
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Nel contenzioso elettorale, la riduzione alla metà dei termini processuali nel giudizio di cassazione, prevista dall'art. 82/3, quarto periodo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, opera anche con riguardo all'integrazione del contraddittorio ordinata dalla Corte ai sensi dell'art. 371-bis cod. proc. civ. , sicché il ricorso notificato va depositato in cancelleria, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato, in luogo dei venti giorni previsti dal codice.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE M R - Presidente -
Dott. P U R - Consigliere -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. D P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REPACI COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA via BORGO VITTORIO 27, presso l'avvocato M A, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI REGGIO CALABRIA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO PROCURA GENERALE DI REGGIO CALABRIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 25152/03 proposto da:
PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VTA DEI PORTOGHESI,12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
REPACI COSIMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 128/03 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/2004 dal Consigliere Dott. D P S;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MANAGÒ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, con ricorso del 14 novembre 2002 al Tribunale di Reggio Calabria, il Prefetto di quella Provincia chiese che venisse dichiarata la nullità dell'elezione di Cosimo R a consigliere comunale del Comune di Campo Calabro: elezione convalidata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26/2002, pubblicata in data 15 ottobre 2002;
- che il ricorrente deduceva, in particolare, che il R, al momento della "lesione, versava in situazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 58 camma 1 lett. a) del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T. u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto lo stesso risultava condannato, in forza di sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 107/86, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 1986, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per i delitti di ricettazione e detenzione illegale di arma, unificati ai sensi dall'art. 81 cod. pen.;
sicché, la incandidabilità del R discendeva o dalla pena in concreto irrogata per il delitto di detenzione illegale d'arma, superiore al limite di un anno previsto dalla norma invocata, ovvero dal rilievo che il delitto di ricettazione d'arma doveva ritenersi compreso nella fattispecie prefigurata dalla norma stessa;
- che, in contraddittorio con il R - il quale instò per la reiezione del ricorso - il Tribunale adito, con sentenza n. 2/2003 del 17