Cass. civ., sez. I, ordinanza 09/07/2018, n. 18009

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 09/07/2018, n. 18009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18009
Data del deposito : 9 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 ORDINANZA ?u sul ricorso n. 3771/2013 proposto da: M R, già legale rappresentante ed ex amministratore unico della Imac s.r.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia n. 641, presso lo studio dell'Avvocato F D S, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Attilio D'Amico, giusta procura speciale per Notaio Dott. A C di Marino - Rep. n. 12889 del 15.7.2015;

- ricorrente -

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 17, presso lo studio dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, Carla D'Aloisio, E D R e L M, giusta procura in calce al controricorso;
och '7,7tokg.

- controricorrente -

contro

Fallimento Innac S.r.l.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4098/2012 della Crote d'Appello di Roma depositata il 10/9/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/4/2018 dal consigliere A P;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale L D R che ha chiesto l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Spese a carico del soccombente. Rilevato che:

1. con sentenza del 7 aprile 2008 il Tribunale di Roma accertava la carenza di legittimazione attiva di R M, quale amministratore unico e legale rappresentante di IMAC s.r.I., dichiarata fallita con decisione del 24 marzo 1994, a presentare istanza ex art.102 legge fall. per ottenere la revocazione di crediti ammessi al passivo e vantati dall'I.N.P.S. nei confronti della compagine fallita sulla scorta di ventisei decreti ingiuntivi.

2. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 13 luglio 2012, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato da Annunziata Ruggieri, delle domande nuove formulate dal Mondini e della documentazione depositata per la prima volta dall'appellante nel grado, respingeva l'impugnazione proposta dal Mondini.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia R M al fine di far valere nove motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso l'I.N.P.S.. Il curatore del fallimento IMAC s.r.I., seppur ritualmente intimato, non ha svolto alcuna difesa. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., sollecitando la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell' art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. il primo punto del ricorso assume che il Tribunale fallimentare avrebbe dovuto accertare la legittimazione concorrente o suppletiva del legale rappresentante della società fallita, tenendo conto che il fallimento era rimasto estraneo alla lite e se ne era disinteressato;
peraltro solo il curatore avrebbe potuto eccepire la carenza di legittimazione ad agire del fallito, che costituiva un evento neutro per il contraddittore e per il giudice. La doglianza è inammissibile. Il motivo di impugnazione illustra un coacervo di critiche che non soddisfa l'onere previsto dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. di articolare il ricorso per cassazione in specifici motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione stabilite dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 29/11/2016 n. 24247;
Cass 26/9/2016 n. 18829). Il giudizio di cassazione è infatti un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito;
ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 22/9/2014 n. 19959). Né è possibile ritenere che un simile vizio sia emendato per mezzo della memoria depositata, che tenta di ricondurre la congerie indistinta delle critiche sollevate in origine dalla difesa alle categorie proprie dell'art. 360, comma, cod. proc. civ., dato che tale strumento processuale è destinato esclusivamente a illustrare e chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, ma non può essere utilizzato per sollevare questioni nuove, ovvero integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (Cass. 12/10/2017 n. 24007).
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