Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2015, n. 5955

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2015, n. 5955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5955
Data del deposito : 25 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

A seguito di notifica da parte di Ripoval s.p.a. (poi Equitalia Esatri s.p.a.) di avviso di mora per importo riferito all'anno 1987, con cui si intimava il pagamento di cartella esattoriale, S. G. impugnava l'avviso per mancata notifica della cartella esattoriale, conferendo procura per l'assistenza tecnica alla dott.ssa M.V., dottore commercialista. Ripoval s.p.a. produceva copia di ricevuta di ritorno e copia di avviso di mora, nonchè copia di ruolo. Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a proporre querela di falso in via incidentale e, avendo dichiarato la convenuta che intendeva valersi dei documenti prodotti, la CTP autorizzava la presentazione della querela, cui il ricorrente provvedeva. La CTP, all'esito del deposito in originale dei documenti, ordinava la proposizione della querela di falso davanti a Tribunale di Sondrio, concedendo termine per l'inoltro della querela al giudice competente, e disponeva la sospensione del processo. La querela di falso veniva presentata sia dal contribuente, assistito dalla dott.ssa M.V. cui aveva conferito mandato, che da quest'ultima a titolo personale. Dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni i querelanti conferivano incarico a un legale per la comparsa conclusionale e la relativa replica. Il Tribunale di Sondrio dichiarava l'inammissibilità della querela di falso non risultando gli attori iscritti agli albi degli avvocati, con condanna alle spese. L'appello proposto dai querelanti veniva rigettato dalla Corte d'appello di Milano sulla base della seguente motivazione.

Se è vero che la querela di falso poteva essere avanzata innanzi alla Commissione tributaria, è altrettanto pacifico che il relativo giudizio doveva essere instaurato innanzi al Tribunale. L'errore consiste quindi nell'avere confuso parte appellante "la fase della mera enunciazione della volontà di proporre querela di falso dalla fase della effettiva proposizione della querela". Quanto alla cartella la concessionaria non possiede l'originale, che viene spedito al contribuente, ma solo la matrice. Peraltro innanzi alla Commissione tributaria non poteva ritualmente procedersi al deposito dei documenti originali, dovendo tale adempimento essere effettuato nelle forme di cui all'art. 223 c.c. , alla presenza del pubblico ministero e innanzi al giudice competente.

L'argomento secondo cui la CTR si era comportata come il giudice di pace, sospendendo il procedimento e rinviando al giudice competente, con ordine di proporre direttamente la querela innanzi al Tribunale invece di rimettere le parti innanzi al Tribunale medesimo, è infondato ove con esso si intenda che la Commissione tributaria avrebbe dovuto far arrivare il fascicolo completo al tribunale, chiedendo essa Commissione al Tribunale di procedere agli adempimenti del caso. Infondato è anche il rilievo secondo cui la cancelleria avrebbe dovuto sollevare l'eccezione d'irricevibilità per mancanza di procuratore ad litem, spettando solo al giudice la valutazione degli atti. Infine, in ordine alla censura sulle spese processuali, la liquidazione era stata fatta in applicazione della tariffa e che giustificati erano gli onorari in misura superiore al minimo, stante l'insistita difesa delle proprie tesi svolta in primo grado dagli appellanti che non consentiva di includere la causa fra quelle di non particolare complessità.

Hanno proposto ricorso per cassazione M.V. e S. G. sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso Equitalia Esatri s.p.a. (già Ripoval s.p.a.).

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c. e art. 99 att. in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n.

3
. Osserva parte

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