Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2022, n. 48943

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2022, n. 48943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48943
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR OU nato a [...]( IRAN) il 01/01/1987 avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO tng ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020 e successive modificazioni

RITENUTO IN FATTO

1. PO UR ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3 ottobre 2016, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 22 maggio 2013, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in ordine al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 7 settembre 2012 in Ancona aveva compiuto atti diretti a favorire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di due cittadini afgani, avendo viaggiato con gli stessi a bordo di un natante proveniente dalla Grecia e avendo mostrato alle Forze dell'ordine due titoli di viaggio falsi. All'imputato era stato contestato anche il reato di uso di atto falso, ai sensi dell'art. 489 cod. pen., perché, al fine di eseguire il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aveva fatto uso di titoli di viaggio contraffatti, in quanto costituenti fotocopie a colori di documenti originali, sui quali era stata apposta la fototessera dei due soggetti trasportati. Tale reato è stato dai giudici di merito dichiarato assorbito nella fattispecie aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'utilizzo di documenti contraffatti, di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Secondo il ricorrente, infatti, la notifica dell'atto era avvenuta senza l'attestazione di conformità all'originale dello stesso, come invece richiesta dal G.i.p. del Tribunale di Ancona.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello aveva confermato

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