Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 16546

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In tema di provvidenze in favore delle farmacie rurali, l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale ha stabilito, sul prezzo di vendita dei medicinali, nuove e maggiori soglie di sconto in favore del Servizio sanitario nazionale, articolate in fasce percentuali, esclude dal suo ambito di applicazione le "farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni" - ossia, quelle a cui sia stata già effettivamente erogata l'indennità di disagiata residenza - nei confronti delle quali continua quindi ad applicarsi la percentuale più favorevole per le farmacie, già prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha introdotto tale beneficio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 16546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16546
Data del deposito : 15 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. G M C - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28452/2004 proposto da:
\DE STASIO ALFONSINA\ (c.f. *DSTLNS56E66D708U*), \TAGLIAMONTE ORTENSIA\ (c.f. *TGLRNS52B45G871N*), \FORTE MARIA PIA\ (c.f. *FRTMRP50E61C104O*), nella qualità di titolari di farmacia, elettivamente domiciliati in ROMA, V.

PIETRO TACCHINI

32, presso l'avvocato G F, rappresentati e difesi dall'avvocato M E, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI LATINA (P.I. *01684950593*), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIMA

15, presso l'avvocato F A, rappresentata e difesa dall'avvocato A R, giusta procura in calce al controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 4614/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato ENRICO MOSCATO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato

AMBROSIO

Rachele, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9-06-1998, \Alfonsina De Stasio\, \Forte Maria Pia\ ed \Ortensia Tagliamonte\, premesso che erano titolari di tre farmacie ubicate in località rurali della provincia di Latina, per le quali avevano già fruito sino al 1996 delle provvidenze di legge costituite dall'indennità di residenza e dalla riduzione sia della tassa annuale di concessione regionale e sia della trattenuta da applicare sulle quote di spettanza dei farmacisti sulle risultanze delle distinte contabili riepilogative dei farmaci distribuiti e premesso altresì che per il biennio 1996/1997 la loro istanza di concessione dei benefici era stata disattesa per tardività, adivano il Tribunale di Latina chiedendo che con riguardo al citato biennnio l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina fosse condannata alla corresponsione in loro favore delle somme percepite o trattenute in eccedenza, con i relativi interessi legali.
L'adito Tribunale, con sentenza n. 1366 del 2000, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO proposta dall'azienda convenuta, respingeva la domanda attorea, compensando le spese processuali.
Con sentenza del 22.10 - 3.11.2003, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, ritenuto ammissibile il gravame della \De Stasio\, della \Forte\ e della \Tagliamonte\, lo respingeva, condannando le appellanti al pagamento delle spese di lite. La Corte territoriale osservava e riteneva tra l'altro:
- che il conseguimento del beneficio della minore trattenuta sui farmaci venduti presupponeva l'ottenimento dell'indennità di residenza, ai sensi della legge n. 221 del 1968, oltre che il tempestivo inoltro della relativa domanda;

- che, dunque, pure a prescindere dalla perentorietà (peraltro indiscutibile) o meno del termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda volta al conseguimento dell'indennità di residenza, nella specie il fatto incontroverso;

- che le appellanti non godessero di detta indennità (per tardività della relativa domanda) ostava alla nascita del conseguente e connesso diritto all'ottenimento dell'ulteriore beneficio della minore trattenuta sui farmaci venduti.
Avverso questa sentenza la \De Stasio\, la \Forte\ e la \Tagliamonte\ hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 17.12.2004 e depositato memoria. L'ASL di Latina ha resistito con controricorso notificato il 25.01.2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la \De Stasio\, la \Forte\ e la \Tagliamonte\ denunziano:
"Violazione o falsa applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 1 e L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 40, in
riferimento alla L. 8 marzo 1968, n. 221, art.

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