Cass. civ., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 21783
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. C W - Consigliere -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n 19360 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2003, proposto da:
UFFICIO DEL GOVERNO DELLA SPEZIA e AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
- ricorrenti -
contro
O P, già elettivamente domiciliata in Torino, Viale Duca degli Abruzzi n. 55, presso l'avv. C B.
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di Torino del 30-31 maggio 2002. Udita, all'udienza del 7 ottobre 2004, la relazione del Cons. Dr. F F.
Udito il P.M. Dr. U F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La cittadina nigeriana P O proponeva ricorso al Tribunale di Torino avverso il decreto del Prefetto della Spezia del 3 maggio 2002, che ne aveva ordinato l'espulsione dall'Italia ex art. 13, 2 comma, lett. a, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per essersi trattenuta
nel territorio dello Stato senza averne titolo in violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri;il Questore della Spezia aveva disposto l'accompagnamento della donna al Centro di permanenza temporanea di Torino, al cui Tribunale era stata proposto il ricorso.
La ricorrente aveva dedotto l'illegittimità per mancata motivazione dell'accompagnamento alla frontiera e la violazione, dal Prefetto, dei commi 6 e 7 dell'art. 13 D.Lgs. n. 286/98, perché il provvedimento espulsivo non le era stato comunicato tradotto nella sua lingua madre o in lingua a lei nota, ma solo in italiano e in inglese, così impedendole di avere piena e immediata conoscenza del contenuto dell'atto amministrativo. Il Tribunale di Torino, non pronunciandosi sulla sua competenza territoriale, con decreto 31 maggio 2002, rigettava il ricorso in ordine all'illegittimità dell'accompagnamento e accoglieva l'opposizione al decreto di espulsione, che annullava, perché esso andava in ogni caso tradotto nella lingua madre del suo destinatario, salvo l'oggettiva impossibilità di procedere a tale traduzione per la rarità dell'idioma dello straniero o per la conoscenza, da parte sua, della lingua italiana, nel caso da negare per la breve permanenza, di soli due mesi, della O in Italia. Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso, con unico motivo, il Prefetto della Spezia e il Ministero dell'Interno e la O non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE