Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 2867

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Sentenza
26 novembre 2021
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Sentenza
26 novembre 2021

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel riformare la sentenza di condanna per reati avvinti dalla continuazione, pronunci - in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato - sentenza di assoluzione per il reato più grave, rideterminando la pena in misura inferiore a quella applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento delle circostanze, riferite al reato per il quale viene confermata la condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio, effettuato in relazione alle circostanze del reato originariamente ritenuto più grave.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 2867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2867
Data del deposito : 26 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

02867-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26.11.2021 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 2606 Presidente Dott. Geppino RAGO REGISTRO GENERALE Consigliere Dott. Alfredo MANTOVANO N. 21577/2020 Rel. Consigliere Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI Consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI Consigliere Dott. Antonio SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MO SN TO IF nato a [...] il [...] NT OD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, per entrambi gli imputati;
udito il difensore avv. Salvatore CAMPANELLI per ON ND e, in sostituzione dell'avv. Claudio PAPAGNO, per NT, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 novembre 2016, in parziale riforma della decisione del primo giudice, emessa ad esito del giudizio abbreviato, la Corte di appello di Bari per quanto qui rileva condannava ON ND ET MA per i reati previsti dagli artt. 74, con ruolo apicale, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e di detenzione illegale di armi (Capi A, A1 · A5, limitatamente alla sostanza ―A4 - -A22 A23 A26, limitatamente -A12- A21 stupefacente di tipo cocaina, A8 alle armi non comuni da sparo) nonché NT OD per i reati previsti dagli -A2 A16) e di quello contestato al artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A capo A22 (detenzione illecita di una scatola di munizioni da guerra). Con sentenza n. 3263 del 13 giugno 2019 la Sesta Sezione della Suprema Corte annullava detta decisione nei confronti di ON ND ET MA, "limitatamente alla valutazione sulla sussistenza dell'unicità dei disegno criminoso dei fatti oggetto del presente giudizio con quelli di cui alla sentenza n. 3 del 06/02/2009 emessa dal GUP del Tribunale di Matera, irrevocabile il 23/09/2010", con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sulla rideterminazione della pena;
annullava la stessa sentenza nei confronti di NT OD in relazione al capo A) per non avere il ricorrente commesso il fatto, con rinvio per la determinazione della pena sulle ulteriori imputazioni. La Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 11 novembre 2019, così ha provveduto: nei confronti di ON ND ET MA, riconosciuta la continuazione fra i suddetti fatti-reato, ha rideterminato la pena in anni diciotto e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
nei confronti di NT OD, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

2. Hanno proposto ricorso ON ND ET MA e NT OD, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nel ricorso proposto nell'interesse di ON ND ET MA vengono denunciati il vizio di violazione della legge penale sostanziale e quello motivazionale sotto due diversi profili.

3.1. In primo luogo, il giudice del rinvio, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati, ha quantificato in due anni, due mesi e dieci giorni di 2 reclusione la pena, già ridotta per il rito, per i reati giudicati nel processo definitosi con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Matera il 6 febbraio 2019, a titolo di aumento su quella inflitta per il più grave reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: l'aumento risulta spropositato e il giudice di appello non ha indicato i criteri seguiti per pervenire a una simile quantificazione della pena in aumento, nell'esercizio del proprio potere discrezionale.

3.2. In secondo luogo, la Corte di appello ha erroneamente indicato il reato più grave in quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non già in quello ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'articolo 80 dello stesso decreto, circostanza ad effetto speciale.

4. Il ricorso di NT OD censura la decisione impugnata per violazione di legge e illogicità della motivazione là dove, in violazione del divieto di reformatio in peius, ha formulato un giudizio di equivalenza fra aggravanti e attenuanti generiche, quando prima della sentenza rescindente dette attenuanti erano state ritenute prevalenti, e ha apportato aumenti a titolo di continuazione superiori a quelli stabiliti nella prima pronuncia del giudice di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno entrambi rigettati perché proposti con motivi infondati.

2. Ricorso ON ND ET MA.

2.1. A prescindere dal profilo dell'interesse, è privo di pregio il motivo con il quale la difesa lamenta che la sentenza impugnata ha indicato il reato più grave in quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del

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