Cass. civ., sez. III, sentenza 26/09/2018, n. 22801
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la seguente SENTENZA sul ricorso 24088-2016 proposto da: Z P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY, 5, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;- ricorrente - nonchè contro Z F;- intimati - Nonché ni,T“ Z F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell'avvocato G A, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;- ricorrente incidentale - contro Z P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;- controricorrente all'incidentale - contro I F S;- intimata - avverso la sentenza n. 850/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. A D F;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;udito l'Avvocato G R;udito l'Avvocato G A;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. P Z ricorre, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma con la quale era stata confermata la pronuncia del Tribunale (N° 16270/2012) che - a seguito di riassunzione del giudizio dichiarato nullo dalla stessa Corte territoriale ( con sentenza n° 2518/2009) per mancata integrità del contraddittorio - aveva statuito la simulazione del contratto di affitto stipulato dal ricorrente con "Il F Srl" , avente per oggetto un immobile di sua proprietà, nonché la dissimulazione di un diverso contratto per uso abitativo con il conduttore F Z che era anche amministratore unico della società. 2. La Corte territoriale, nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha altresì condannando lo Zannbelli al pagamento di una somma di danaro, per l'occupazione sine titulo dell'immobile per il periodo successivo alla scadenza del contratto, oltre alle spese relative alle utenze. 3. L'intimato ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso n incidentale affidato a due motivi avverso il quale lo Z ha resistito chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarato inammissibile. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sul ricorso principale. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c e 324 cpc: assume che la Corte territoriale aveva erroneamente valutato la portata di "giudicato esterno" della sentenza del Tribunale di Roma (N°3269/07) che aveva fatto proprio l'accertamento della simulazione del contratto di locazione stipulato fra le parti oggetto della coeva pronuncia dello stesso giudice ( n° 3268/2007), ed aveva quantificato il canone legale dovuto per il primo periodo sottoposto al regime di cui alla L. 398/1978, condannando lo Zannbelli alla restituzione delle differenze percepite.Deduce altresì, ex art. 360 n° 5 cpc, il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'errata lettura ed interpretazione degli atti allegati al processo. 1.2. Con il secondo motivo censura la sentenza, ex art. 360 n° 3 cpc, per violazione e falsa applicazione degli artt. 354 e 1414 c.c con riferimento alla valutazione delle prove ed, in relazione all'art. 360 n° 5 cpc, il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: lamenta che la dichiarazione di nullità della sentenza avrebbe dovuto impedire il riesame degli atti istruttori compiuti nel processo. 1.3. I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente collegati sotto il profilo logico: al riguardo, la complessità della vicenda impone una breve sintesi dei fatti processuali che si sono susseguiti. Su ricorso di F Z, il Tribunale di Roma, con sentenza n°3268/07, dichiarò la simulazione del contratto di locazione che P Z aveva stipulato ad uso foresteria con la società il F Sri, dissimulando quello ad uso abitativo con il ricorrente che era anche amministratore unico della società: nella stessa sede, per ciò che qui interessa, venne quantificato il canone legale dovuto ed il locatore venne condannato alla restituzione delle differenze percepite in eccedenza. Nella stessa data, il Tribunale emise un'altra sentenza fra le stesse parti (n ° 3269/07 ) su opposizione alla convalida di sfratto proposta dallo Z nei confronti della F srl, e, prendendo atto della dichiarazione di simulazione contenuta nella simultanea pronuncia, dichiarò l'inefficacia del titolo ottenuto nei confronti della società, con conseguente analoga statuizione rispetto all'opponente. Avverso la prima sentenza, dichiarativa della simulazione ( n° 3268/2007 ) venne proposto appello e la Corte territoriale, ritenuto che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti del F srl, rimise la controversia dinanzi al primo giudice che la decise con la sentenza N°16270/2012, nuovamente impugnata e definita con la pronuncia oggetto dell'odierno giudizio di legittimità: con essa, per ciò che interessa in questa sede, venne respinto l'appello rispetto alla dichiarazione di simulazione e la restituzione della somma versata per canoni di locazione. Avverso la seconda sentenza (n.3269/07) che aveva dichiarato l'inefficacia del titolo ed aveva dato atto della simulazione del contratto statuita nell'altra decisione (3268/2007), venne proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n° 5247/2009. Detta pronuncia viene richiamata dalla sentenza della Corte d'appello oggetto del presente giudizio per respingere il gravame sulla simulazione. In buona sostanza, il ricorrente lamenta, con i primi due motivi, che l'istruttoria svolta nel giudizio dichiarato nullo era stata dal Tribunale posta a fondamento nella decisione che aveva definito il giudizio riassunto e che essa, "a cascata" era stata fatta propria dalla pronuncia della Corte territoriale che, per tale ragione, si fondava su prove nulle ed era pertanto affetta da analogo vizio. Lamenta, inoltre, che i giudici d'appello avevano confermato la condanna alla restituzione della somma versata che, però, non era stata oggetto di specifica statuizione nella sentenza impugnata che si era limitata a dichiarare la simulazione del contratto senza emettere, al riguardo, alcuna pronuncia. Entrambi i motivi sono infondati.
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