Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2005, n. 19253

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2005, n. 19253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19253
Data del deposito : 30 settembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R U - Presidente -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S
sul ricorso proposto da:
DE PRANCISCI AUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA viale Mazzini 114/b, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, giusta delega a margine;



- ricorrente -


contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;



- intimato -


avverso la sentenza n. 139/99 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, depositata il 19/10/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/05 dal Consigliere Dott. S S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE E A che ha concluso per il rigetto e in subordine accoglimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società De Francisci Auto s.r.l. ha impugnato l'avviso dell'Ufficio II.DD. di Sciacca con cui veniva rettificata la dichiarazione dei redditi per l'anno 1991, mediante riduzione della perdita dichiarata attraverso la contestazione di costi non di competenza per veicoli nuovi ed usati, ed altri ritenuti non contabilizzati o erroneamente registrati.
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha rigettato, con sentenza 19 ottobre 1999 l'appello della contribuente ritenendo fondate le contestazioni dell'Ufficio in ordine all'assenza di mandato a vendere da parte dei proprietari di auto usate, al di fuori di qualsivoglia rendicontazione resa dal mandatario ai mandanti, nonché in ordine al mancato riconoscimento della veridicità della vendita di auto nuove sottocosto;
la Commissione Regionale ha in particolare dedotto il proprio convincimento in ordine alla esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine ai proventi sottofatturati dall'analisi dei prezzi di listino, degli sconti usualmente praticati e delle percentuali di ricarico, nonché dall'esame delle dichiarazioni dei terzi assunti a verbale perché in rapporti commerciali con la società.
La De Francisci Auto s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.
L'Amministrazione intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 39 del DPR 600/73 comma 1 lett. d) in ordine al mancato riconoscimento della vendita
sottocosto di alcune autovetture nuove,la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere preso in considerazione elementi non significativi al fine di sostenere la gravità, la precisione e la concordanza di semplici indizi, che avrebbero dovuti essere approfonditi dalla Commissione regionale con i poteri di cui all'art. 7 del DPR 546/92. Il motivo è inammissibile,perché estremamente generico, e privo di riscontri, sicché non se ne può affermare l'autosufficienza ai fini di supportare l'impugnazione. È infatti onere della parte ricorrente individuare in modo specifico e perspicuo tutte le ragioni che in fatto e in diritto supportano la pretesa formulata, con le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione (Cass. 1170/2004;
7178/2004
), onde consentire al giudice di legittimità di accedere alla cognizione dell'oggetto del contendere sulla base delle deduzioni contenute nello stesso - ricorso, senza dover ricorrere a fonti estranee, contenute negli atti processuali (Cass. 7392/2004;
11133/2004;
12912/2004;
14262/2004
;

6225/2005), principi tutti nella specie non rispettati. Nè la Commissione Regionale, che ha compiuto un dettagliato esame di tutte le risultanze di causa, aveva alcun onere di esercitare i poteri, solo facoltativi, attribuitegli dall'art. 7 del D.Lgs. 546/92. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato. Col secondo motivo, la ricorrente contesta la mancata applicazione,nella fattispecie degli artt. 16 lett. b) D.Lgs. 471/97 e 3 D.Lgs. 472/97,con riferimento alle sanzioni previste dall'art. 51 del DPR 600/73,rilevando che poiché l'art. 3 D.lgs. 472/97,col vietare
l'applicazione di sanzioni a fatti commessi prima della sua entrata in vigore,ha eliminato il principio della "ultrattività" delle sanzioni per condotte non più punibili o punibili con pene più lievi;
da ciò deve dedursi che non sono più punibili, à sensi dell'art. 16 D.Lgs. 471/72, le violazioni commesse, come nella specie, prima del primo aprile 1998,per le quali sia stata già contestata ed irrogata la sanzione, e in relazione alle quali la sanzione era prevista da norme abrogate, quali l'art. 51 del DPR 600/73. Il motivo è fondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente ebbe a richiedere già con l'atto introduttivo del presente giudizio la esclusione nei suoi confronti delle sanzioni previste dall'art. 51 del DPR 600/73, in tema di irregolare tenuta della contabilità;
tale richiesta, non esaminata dai giudici d'appello, va accolta, poiché, a seguito della soppressione, disposta dall'art. 8 della L. 18 ottobre 2001 n. 383, dell'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari (previsto dall'art. 22, primo comma del DPR 600/73) non sono più soggette a sanzione, in applicazione del principio del favor rei" sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 472/97,le violazioni di cui all'art. 51 del DPR 600/73, relative a tale obbligo, anche se commesse prima della entrata in vigore della legge che ne ha disposto la soppressione (Cass. 9451/2003). L'accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione sul punto della sentenza impugnata.
Null'altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente in relazione alla esclusione delle sanzioni irrogatele à sensi dell'art. 51 DPR 600/73. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.

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