Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/09/2018, n. 42357

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/09/2018, n. 42357
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42357
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYECHI HEDI nato il 07/10/1986 avverso la sentenza del 01/02/2017 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere A G;

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova applicava nei confronti di A H, in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, sia alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., sia alla determinazione dell'entità della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Ed invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), queste ultime non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L'applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240). È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione proposto per asserita mancanza di motivazione, in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., della sentenza del giudice di merito emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., qualora, dal testo della sentenza impugnata, non appaia "ictu oculi" la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., essendo sufficiente, in questo caso, una implicita motivazione sulla insussistenza delle ipotesi in questione (cfr. Cass., sez. III, 01/10/2009, n. 39987). Per converso la giurisprudenza del Supremo Collegio, ha chiarito, altresì, che in tema di patteggiamento, non è consentito all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio (cfr. Cass. sez. IV, 17/09/2013, n. 41408, rv. 256401). Il ricorso dell'imputato va, pertanto, dichiarato inammissibile, sia perché il giudice di merito ha espressamente affermato l'insussistenza degli elementi per un'eventuale pronuncia in senso favorevole al reo, ex art. 129, c.p.p., sia perché i rilievi difensivi sono formulati in termini assolutamente generici, non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni che avrebbero imposto l'adozione di una delle formule di proscioglimento previste dalla indicata disposizione normativa. Sotto diverso aspetto va ribadito l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 18.9.2003, n. 38943, rv. 227718), circostanza non riscontrabile nel caso in esame e nemmeno dedotta dal ricorrente.
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