Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 19/11/2019, n. 46884

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 19/11/2019, n. 46884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46884
Data del deposito : 19 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANDELORO DANIELA nato a ROMA il 08/10/1965 avverso l'ordinanza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere A M;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da C D, in riferimento alla misura cautelare della custodia in carcere e quindi degli arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza restrittiva disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma, per il delitto di bancarotta per distrazione e documentale in concorso con altri, ipotesi di reato rispetto alla quale la prevenuta era stata assolta dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza irrevocabile. La Corte territoriale rilevava che la pronuncia assolutoria nei confronti della richiedente era stata resa dalla Corte di Appello di Roma in conseguenza di vizi procedurali che avevano inficiato la dichiarazione di fallimento della società Micop Immobiliare. Il Collegio evidenziava che restavano impregiudicati gli elementi indiziari a carico della Canderolo, acquisiti nel corso delle indagini preliminari, indicativi di condotte poste in essere dalla esponente che rappresentarono una causa sinergica rispetto alla detenzione subita.

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione C D, a mezzo del difensore. Con unico motivo la parte deduce il vizio motivazionale. Al riguardo, l'esponente sottolinea che il giudice della riparazione si è limitato ad evidenziare la formale legittimità dell'ordinanza custodiale, laddove secondo diritto vivente ciò che viene in rilievo nel giudizio riparatorio è l'ingiustizia sostanziale, da verificarsi ex post, della sofferta privazione della libertà personale Ciò posto, la parte osserva che, nel caso di specie, neppure sussiste la legittimità formale del provvedimento custodiale per il reato di bancarotta fraudolenta, essendo stata dichiarata l'illegittimità della dichiarazione di fallimento, che è elemento costitutivo del reato. La ricorrente rileva che la Corte distrettuale ha del tutto omesso di soffermarsi sulle condotte colpose realizzate dalla commercialista Canderolo, che avrebbero legittimato l'adozione ed il mantenimento dell'ordinanza custodiale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. Osserva che l'ordinanza impugnata risulta logicamente e congruamente motivata.
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