Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/12/2019, n. 31461
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
/2003, 17602/2003, 18262/2004 ). Sono fondati, invece, i motivi di ricorso del Comune di San Giovanni Rotondo. Deve ,innanzitutto, osservarsi che l'art 68 del D.Igs. 507/1993 lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalità nell'esercizio della potestà regolamentare in materia, limitandosi a prevedere che ai fini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto "in via di massima" di gruppi di attività e tra questi gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni per nuclei familiari (lett.c). Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità ciò non significa che la classificazione debba necessariamente essere uguale per abitazioni ed alberghi e,comunque, la previsione regolamentare di una tariffa TARSU per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (Cass. civ. sez. V n. 302/2010, Cass. civ. sez. V. n. 8308/2018). Anche il richiamo del giudice di appello alla giurisprudenza comunitaria non coglie nel segno, avendo questa Corte già affermato (Cass. civ. sez. V n. 28676/2018;Cass. civ. sez V n. 2202/2011), che: "in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni". Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all'esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi