Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2019, n. 22092

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2019, n. 22092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22092
Data del deposito : 4 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 16378-2015 proposto da: PINTO GUERRA EDGARDO, BENVENUTI LARA MARIA, ISCAKI MARCELLA ENRICHETTA, MAPELLI MARIA NADIA, elettivamente domiciliati in ROMA, V.

LE LIEGI

28, presso lo studio dell'avvocato G T, rappresentati e difesi dall'avvocato R R;

- ricorrenti -

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell'avvocato G D R, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati S P, D A;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2320/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Consigliere LUIGI G L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale I P che ha concluso per l'improcedibilità o rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato L A, con delega depositata in udienza dell'Avvocato R R, l'Avvocato L A è altresì presente con delega dell'Avvocato M A, nuovo difensore costituito con procura speciale non notarile, per tre delle parti ricorrenti, sulla questione della procura la Corte si riserva;
l'Avvocato L A.chiede di depositare delega e ricorso con procura in calce notificate all'INPS il 17/6/2015, la Corte si riserva sulla produzione odierna;
udito l'Avvocato A D, difensore del resistente che si oppone alla produzione e chiede il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. - I M E, B L M, M M N e P G E convennero in giudizio l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), la S.C.I.P. (Società di cartolarizzazione di immobili pubblici s.r.I.). Premettendo di essere conduttori di unità immobiliari site in Milano, Corso di Porta Romana 51, originariamente di proprietà dell'I.N.P.S. e poi trasferite alla S.C.I.P. ai fini della loro dismissione, assumendo l'avvenuta stipula di rispettivi contratti preliminari di compravendita in ragione dell'avvenuta accettazione della proposta ad essi indirizzata dall'I.N.P.S. nel settembre del 2006, chiesero, a seguito del rifiuto dell'I.N.P.S. di stipulare gli atti definitivi di compravendita, la pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., che tenesse luogo dei contratti non conclusi. Il Tribunale di Milano rigettò le domande. Secondo il giudice di primo grado, pur dovendo ritenersi che le parti avevano concluso contratti preliminari di compravendita degli immobili (in quanto la lettera inviata agli attori dall'I.N.P.S. doveva ritenersi una proposta irrevocabile di vendita, tempestivamente accettata dai destinatari), non poteva tuttavia riconoscersi la tutela ex art. 2932 cod. civ. in quanto i preliminari non avrebbero contenuto i dati catastali necessari per individuare gli immobili né sarebbero stato indicato con certezza il prezzo degli stessi. 2. - Sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale, pur ritenendo chiaramente evincibili dagli atti prodotti sia i dati catastali degli immobili sia il prezzo degli stessi, ritenne tuttavia che la proposta indirizzata dall'I.N.P.S. ai conduttori aveva dato luogo non già ad un diritto di opzione, ma ad una mera prelazione e, perciò, ad un diritto condizionato al mancato mutamento della proposta. E poiché, nella specie, dopo l'accettazione dei conduttori era intervenuto il d.m. 13/4/2007 che aveva riclassificato gli immobili qualificandoli "di pregio", con conseguente determinazione di maggior prezzo, era venuto meno il valore della proposta e non poteva addivenirsi al trasferimento coattivo della proprietà degli immobili. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso I M E, B L M, M M N e P G E sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'I.N.P.S., in proprio e nella qualità di successore ex lege di S.C.I.P. s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
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