Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2023, n. 00859

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2023, n. 00859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00859
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCOZZA ARGENTINO EMILIO nato a DESIO il 10/11/1972 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere I S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del ricorrente riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore L'avvocato B R si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. A E C invoca l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 30 giugno 2021, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Monza per i delitti di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui ai capi H, sub nn.2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e M sub nn. 13), commessi in danno della 'Il Pellicano Srl.' (fallita il 12 gennaio 2010) e della 'Mais Srl.' (fallita il 20 luglio 2010).

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 270 e 468 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Eccepisce la nullità dell'ordinanza del 24 maggio 2018, con la quale il Tribunale aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche disposte per altri reati - rispetto a quelli oggetto di giudizio - ed addebitati a soggetti diversi dall'imputato, sol perché il procedimento in seno al quale erano stati emessi i decreti autorizzativi era stato riunito a quello relativo ai reati per cui si procede, e, di conseguenza, aveva ammesso ed acquisito la testimonianza dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria De Simone, chiamato a deporre sui risultati delle dette captazioni. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen.. Eccepisce la nullità dell'ordinanza del 17 aprile 2019, con la quale il Tribunale aveva revocato l'ordinanza con la quale era stata ammessa la testimonianza di Galiberti Monica, indicata dal P.M. che vi aveva poi rinunciato, sebbene la difesa dell'imputato si fosse opposta, avendo interesse all'espletamento dell'incombente allo scopo di far luce sulla pretesa sovrafatturazione delle prestazioni poste in essere da 'Arco Srl.' (società amministrata da C) nei riguardi della 'Il Pellicano Srl.'. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Eccepisce la nullità dell'ordinanza del 17 aprile 2019, con la quale il Tribunale aveva revocato l'ordinanza con la quale era stato ammesso l'esame del consulente tecnico della difesa, sol perché era stata sostituita la persona fisica originariamente chiamata ad illustrare i temi indicati nella lista. - Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 192 e 210 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 216 L.F. e il vizio di motivazione. Ci si duole della valutazione della chiamata in correità effettuata da P Sergio, dubitandosi dell'efficacia di riscontro riconosciuta al contenuto del manoscritto a firma del propalante, rinvenuto presso la sua abitazione a seguito di una perquisizione, e al contenuto delle intercettazioni telefoniche. Si deduce che la Corte territoriale era incorsa, comunque, in un travisamento del fatto laddove aveva ritenuto che tra C, P e P fosse stato siglato un 'pactum sceleris' avente ad oggetto il prezzo delle opere commissionate alla Arco Sri. dalla 'Pellicano Srl'., presso il cantiere di Cabiate, posto che le opere stesse non solo erano state tutte regolarmente eseguite, ma che il loro prezzo era conforme a quello normalmente praticato salvo la maggiorazione resasi necessaria a seguito dell'approvazione di una variante. Rileva, altresì, che non era stata raggiunta la prova dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta, vuoi perché non era stato dimostrato che il legale rappresentante della 'Arco Srl.', con la condotta di sovrafatturazione delle prestazioni rese nei confronti di 'Il Pellicano Srl.', avesse agito con la coscienza e volontà di fornire un contributo efficiente alla realizzazione di una situazione di messa in pericolo delle ragioni dei creditori di quest'ultima, vuoi perché egli, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, ben avrebbe potuto destinare una parte dei proventi ricavati dall'attività d'impresa a chicchessia, magari in contraccambio dell'opportunità di lavoro ricevuta aggiudicandosi gli appalti della 'Il Pellicano Srl' e della 'Mais Srl.'.
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