Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/12/2018, n. 33628

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/12/2018, n. 33628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33628
Data del deposito : 28 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21433/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- ricorrente -

contro

G M, rappresentato e difeso dall'avv.M R, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Villa Severini n.54;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.66/01/12 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata 1'11 aprile 2012 e notificata il 7/6/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2018 dal Consigliere A G. RILEVATO CHE:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo

contro

G M per la cassazione della sentenza n.66/01/12 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata aprile 2012 e notificata il 7/6/2012, che, in controversia relativa all'impugnativa del silenzio rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza del contribuente di rimborso Irpef per l'anno di imposta 2006, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza della C.T.P. di Perugia;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. dell'Umbria riteneva che alla fattispecie in esame fosse applicabile la normativa dell'art. 19 (già 17), comma 4 bis, D.P.R. n.917/86 (introdotta con la legge n.314 del 1997), che prevedeva l'applicazione di un'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, trattandosi di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all'esodo, a nulla rilevando che non vi fosse il coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, né che vi fosse il riferimento ad una transazione non novativa, evidentemente mera clausola di stile;

3. a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso e chiede la condanna dell'Agenzia ricorrente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

5. il controricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE:

1.1. con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 4 bis, d.P.R. n.917/86 nella formulazione in vigore dal 1/1/2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamenete ricondotto la fattispecie in esame all'articolo suddetto, dovendosi invece ritenere applicabile l'art.17, comma 1, lett. a), D.P.R. n.917/86 , trattandosi di somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro;
tali somme sarebbero soggette a tassazione separata per l'intero ammontare, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. a) e dell'art.51 d.P.R. n.917/86, poichè percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di transazione non novativa relativa alla risoluzione del rapporto stesso, intervenuta unicamente tra il dipendente ed il datore di lavoro;
esse avrebbero natura retributiva e sarebbero, in quanto tali, assoggettate a tassazione separata per l'intero ammontare, come ritenuto in numerose sentenze della Corte di Cassazione, riportate in ricorso;
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