Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2018, n. 20530

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2018, n. 20530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20530
Data del deposito : 3 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sui ricorso 723-2017 propostQ VITALE LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO

111, presso lo studio dell'avvocato L I, che Io rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

E M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentato e difeso dall'avvocato A M;
- con troricorrente - nonchè

contro

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DI TOMMASI PAUL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3982/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/09/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere L T;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati L I ed A M.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Alla base del presente giudizio vi è una complessa vicenda, i cui passaggi maggiormente rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti: 1) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel dicembre 2009 ha bandito un concorso ad un posto a tempo indeterminato di ricercatore di terzo livello da destinare all'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFoM) del CNR presso strutture dislocate nella Regione Campania, nel profilo Area scientifica: (E.2), comprendente specificamente, tra molteplici materie, anche la materia: Tematica di lavoro: "Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri";
2) nella graduatoria stilata all'esito del concorso risultavano come primo classificato e vincitore il dott. Luca V, come secondo classificato il dott. Paul Di Tommasi e come terzo classificato l'ing. M E;
Ric. 2017 n. 00723 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- 3) su ricorso di quest'ultimo il TAR per la Campania-Napoli, con sentenza n. 3705 del 31 luglio 2012, previa reiezione del ricorso incidentale proposto dal primo classificato e controinteressato V, accoglieva il primo motivo del ricorso principale, con il quale l'E aveva dedotto che sia il primo sia il secondo classificato erano privi del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del bando e dovevano quindi essere esclusi, non possedendo gli stessi né un titolo di dottorato di ricerca né un'esperienza lavorativa triennale attinenti alla Tematica di lavoro: «Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri», in quanto i medesimi avevano conseguito il dottorato di ricerca in Biologia applicata e non avevano riportato nel curriculum alcuna attività di ricerca post lauream comportante attività relativa ad osservazioni aeroportate di ecosistemi terrestri;
4) per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il TAR annullava gli atti impugnati limitatamente all'ammissione al concorso dei primi due classificati;
5) tale sentenza, appellata separatamente sia dal CNR sia dal V, è stata confermata dalla

VI

Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 5753 del 3 dicembre 2013, nella quale è stato sottolineato che il thema decidendum doveva essere ristretto alla questione se il dottorato di ricerca in Biologia applicata fosse o meno attinente alla specifica tematica di lavoro richiesta nel bando in argomento;
6) nella parte finale della sentenza erano contenute alcune puntualizzazioni sulle modalità di effettuazione della rinnovazione del procedimento di verificazione dei requisiti di ammissione che sono state poi censurate dal V sia con un ricorso per revocazione sia con un ricorso per eccesso di potere giurisdizionale davanti a queste Sezioni Unite;
Ric. 2017 n. 00723 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- 7) tale ultimo procedimento si è concluso con la cessazione della materia del contendere, su istanza del ricorrente, per sopravvenuta carenza di interesse, dovuta alla circostanza che con sentenza del 18 febbraio 2015, n. 826 il Consiglio di Stato,

VI

Sezione, aveva dichiarato inammissibile il suddetto ricorso per revocazione, per essere quello impugnato un passaggio motivazionale privo di decisività;
8) successivamente M E, non avendo il CNR dato adeguata esecuzione alla citata sentenza n. 5753 del 2013, ha proposto (il primo) ricorso al Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla sentenza stessa, impugnando gli atti adottati dalla nuova Commissione nominata in asserita esecuzione della citata sentenza, che avevano portato alla conferma della graduatoria originaria senza alcuna rinnovazione dell'intera fase valutativa.;
9) in particolare, il ricorrente evidenziava che la nuova Commissione, in elusione del giudicato formatosi sul correlativo capo della sentenza ottemperanda, aveva ridefinito i requisiti di ammissione, suddividendo la tematica di lavoro oggetto del requisito di ammissione sub art. 2, comma 2, lett. b), in relazione all'allegato A) del bando («Osservazione da aereo di ecosistemi terrestri») in due sub-aree - di cui l'una di ordine tecnico [a] e l'altra a carattere generale [b] - prevedendo che l'attinenza dei titoli richiesti dal bando dovesse essere valutata, in via alternativa, anziché in via cumulativa (alla luce dei criteri così specificati) così, ritenendo idonei i titoli prodotti dai primi due classificati in graduatoria perché attinenti alla sub-area tematica di carattere generale come sopra configurata;
10) con sentenza 13 ottobre 2015, n. 4700 il Consiglio di Stato,

VI

Sezione, ha accolto il primo e centrale motivo del ricorso per ottemperanza - di elusione del giudicato - ritenendo che la nuova Commissione fosse pervenuta alla contestata conclusione per l'artata immutazione del requisito di ammissione in discussione, cioè Ric. 2017 n. 00723 sez. SU - ud. 05-06-2018 -4- aggirando artificiosamente il suddetto requisito, costituito dalla specifica attinenza dei titoli dei candidati all'osservazione aeroportata di ecosistemi terrestri;
11) nella sentenza il suddetto accoglimento della richiesta di ottemperanza veniva disposto precisandosi che l'attuazione del capo di sentenza passato in giudicato e in contestazione esigeva il necessario rinnovamento della fase procedimentale in questione, con la nomina di una nuova Commissione, attesa l'incompatiblità della permanenza della stessa Commissione incorsa nel vizio di elusione del giudicato;
12) il 4 marzo 2016 l'ing. E ha depositato un secondo ricorso al Consiglio di Stato per l'ottemperanza delle sentenze n. 5753 del 2013 e n. 4700 del 2015, chiedendo l'annullamento degli atti con cui era stata nuovamente approvata la graduatoria relativa al concorso indetto dal CNR in oggetto, nella parte in cui il ricorrente figurava, di nuovo, come terzo classificato, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di accesso in capo ai primi due classificati, basato sull'individuazione da parte della nuova Commissione giudicatrice di un rideterminato criterio per la valutazione dei requisiti di ammissione, sempre non includente la specifica attinenza dei titoli presentati alla tematica di lavoro dell'osservazione aerea degli ecosistemi terrestri come richiesto dal bando e quindi con elusione e/o violazione dei giudicati di cui alla richiamate sentenze;
13) con la sentenza 27 settembre 2016, n. 3982 il Consiglio di Stato,

VI

Sezione, ha, in primo luogo, ribadito che l'attuazione del capo di sentenza passato in giudicato - di cui alla sentenza n. 5734 del 2013, da leggere anche tenendo conto della sentenza n. 4700 del 2015 - esigeva la rinnovazione della valutazione circa l'attinenza dei titoli presentati dai primi due classificati (dottorato di ricerca in Biologia applicata) all'attività richiesta nell'allegato A) del bando Ric. 2017 n. 00723 sez. SU - ud. 05-06-2018 -5- (ossia, alla tematica di lavoro «Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri»);
14) il Consiglio di Stato è quindi pervenuto alla conclusione di considerare fondate le doglianze del ricorrente, dedotte con il secondo ricorso per ottemperanza, rilevando l'ambiguità e contrarietà alle previsioni del bando (quali ricostruite nelle sentenze ottemperande) della riformulazione del requisito di accesso in contestazione, avendo la Commissione richiesto competenze non tipiche della tematica di lavoro stabilita nel bando, il quale - come interpretato, con efficacia di giudicato, dalle sentenze n. 5735/2013 e n. 4700/2015 citate - poneva l'accento proprio sulla tecnica dell'osservazione aeroportata degli ecosistemi terrestri, configurandola come elemento qualificante;
15) il Consiglio di Stato ha quindi rilevato che anche la Commissione nominata in esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 4700 del 2015, era incorsa nel vizio di elusione e violazione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 5734 del 2013 e n. 4700 del 2015 che aveva reiterato, introducendo un criterio valutativo non aderente alle previsioni del bando quali ricostruite dalle citate sentenze nella parte conformativa del decisum e, in applicazione di tale criterio, pervenendo ad un altrettanto viziato giudizio di attinenza dei titoli vantati dai primi due classificati nella graduatoria al requisito di ammissione de quo e quindi alla conferma della graduatoria originaria nella quale l'E era al terzo posto;
16) dichiarata la nullità degli atti impugnati, per l'anzidetta elusione e violazione del giudicati, il Consiglio di Stato, in applicazione dell'articolo 114, comma 4, lettera a), cod. proc. amm., ha ritenuto che non si potesse che pervenire all'esito del riscontro negativo del possesso dei requisiti richiesti dal bando da parte dei primi due classificati, con conseguente esclusione degli stessi dal concorso in esame e dichiarazione dell'ing. E come vincitore del concorso, con ogni conseguenza di legge;
Ric. 2017 n. 00723 sez. 5U ud. 05-06-2018 -6- 17) il Consiglio di Stato ha precisato che tale scelta è derivata dalla mancata valutazione da parte delle diverse Commissioni esaminatrici nominate in seguito alle sentenze del giudice amministrativo - e, quindi, da parte dell'ultima Commissione - di una concreta e specifica attinenza alla tematica di lavoro «Osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri» dei curricula e dei dottorati di ricerca dei primi due classificati nonché dall'insussistenza in capo al CNR e all'organo incaricato della valutazione dei requisiti di accesso dei candidati primi classificati di "alcun apprezzabile margine valutativo" per pervenire a un esito diverso da quello suindicato, in considerazione dei ripetuti giudicati di annullamento (e di nullità) formatisi nei confronti degli atti del CNR medesimo.
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