Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/02/2018, n. 05649

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/02/2018, n. 05649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05649
Data del deposito : 7 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: S A nato il 14/07/1970 a RICADI avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di S A è palesemente destituito di fondamento giuridico. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto insussistente l'invocato bis in idem processuale sul presupposto che la presente pronuncia riguarda fatti successivi e diversi rispetto a quelli coperti dal precedente giudicato. Il motivo in ordine alla mancata applicazione dei benefici di legge non risulta avanzato con i motivi d'appello, e una richiesta in tal senso non risulta formulata neppure in sede di conclusioni. Questa Corte ha in più occasioni affermato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare sulla mancata concessione, ai sensi dell'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., della sospensione condizionale della pena solo se il beneficio sia stato espressamente richiesto da una delle parti almeno in sede di conclusioni, ovvero se la sentenza d'appello abbia condannato l'imputato in riforma della decisione assolutoria di primo grado, sempre che la sospensione condizionale fosse stata richiesta, in via subordinata, dinanzi al giudice "a quo". (Cass: N. 6908 del 1992„ N. 11642 del 1992„ N. 4977 del 1993„ N. 7911 del 1993„ N. 41126 del 2001 Rv. 220254, N. 21273 del 2003 Rv. 224850 N. 30201 del 2011 Rv. 256560 n. 1513 del 2014 Rv. 258487;N. 34661 del 2015 Rv. 264759) A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 2.000,00 euro
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