Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/12/2021, n. 38640

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/12/2021, n. 38640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38640
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 718-2017 proposto da: CRAZZOLARA LUCA, rappresentato e difeso dall'Avvocato T W e dall'Avvocato A A per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

O) C M, rappresentato e difeso dall'Avvocato C P e dall'Avvocato V H per procura a margine del controricorso;
1",•ce,s___, i-t-, i1,1(neff(Trb - con troricorrente - avverso la sentenza n. 146/2016 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO, depositata il 22/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non eu- partecipata del 10/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con sentenza del 20/2/2014, ha accolto la domanda che M C aveva proposto nei confronti di L C ed ha, per l'effetto, ordinato a quest'ultimo la demolizione della costruzione di sua proprietà, parzialmente fuori terra, insistente sulla p.ed. 546 c.c. B, in quanto edificata dallo stesso in violazione della distanza che, rispetto al confine con la p.ed. 1541 c.c. B, di proprietà dell'attore, è fissata dal piano di recupero approvato dal Comune.

1.2. Secondo il tribunale, il piano di recupero, pur realizzando il suo scopo tramite l'individuazione di aree di intervento edilizio con evidenziazione grafica degli edifici realizzabili fuori terra, fissa inderogabilmente le distanze minime tra gli edifici fuori terra, dando luogo, ai sensi degli artt. 872 e 873 c.c., ad una norma integrativa locale delle distanze legali tra le costruzioni, per cui l'attore, sussistendone i presupposti, ha la facoltà di richiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la riduzione in pristino.

2.1. L C ha proposto appello avverso tale sentenza.

2.2. M C si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

3.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.

3.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che: - in tema di distanze nelle costruzioni, anche nei comuni dotati di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione è legittimo adottare, in attuazione di quest'ultimo, strumenti più dettagliati volti a disciplinare l'attività urbanistico-edilizia in particolari zone del territorio comunale, secondo uniformi criteri planovolumetrici, organici e funzionali, adeguati alla specificità di singoli settori urbani;
- la disciplina sulla distanze tra le costruzioni può essere, quindi, stabilita anche mediante piani urbanistici, come il piano di recupero che il Comune di B ha approvato con delibera del 8/8/2008 in base alla legge urbanistica provinciale n. 13 del 1997, recanti "criteri planovolumetrici", assumendo la stessa funzione integrativa Ric. 2017 n. 718 - Sez.

2 - CC del 10 settembre 2021 delle norme previste dagli art. 872 e 873 c.c., nel senso, cioè, che la disciplina sulle distanze tra costruzioni, rilevante ai fini dell'applicazione degli art. 872 e 873 c.c., può essere ricavata, come nel caso in esame, anche dalla "rappresentazione grafica del programma edilizio" previsto dal piano urbanistico;
- tale assunto, dal quale il tribunale aveva preso le mosse, non è stato contestato dall'appellante;
ha esaminato i motivi di doglianza articolati dall'appellante e li ha ritenuti infondati.

3.3. La corte, al riguardo, ha ritenuto che: - la parte grafica del piano di recupero del Comune di B evidenzia chiaramente che l'edificio previsto sulla p.ed. 546 (di proprietà dell'appellante) debba essere edificato ad una distanza compresa tra 9,42 m. e 12,24 m.;
- il punto di riferimento di tale distanza è chiaramente individuato nel confine tra il lotto nel quale è compresa la predetta particella ed il lotto adiacente comprendente la particella 1541, attualmente dell'appellato;
- non rileva che, con riguardo a quest'ultimo lotto, è prevista l'edificazione di una costruzione esattamente sulla "dividente" con il lotto contiguo: ciò, infatti, non toglie che, con riguardo alla p.ed. 546, l'attività edificatoria sia regolata fissando un distacco dal confine con il lotto adiacente, per cui l'appellante non può rivendicare alcun diritto di spingere la propria costruzione sino al confine, anche perché, quando i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, è inoperante il principio della prevenzione;
- né rileva che non è stata eretta alcuna costruzione nel fondo dell'appellato e che all'esito dell'attuazione del piano urbanistico quest'ultimo non sarà più proprietario di un fondo confinante con quello in cui l'appellante ha realizzato la propria costruzione: l'obbligo di rispettare le distanze legali tra le costruzioni prescinde dalla dimostrazione, da parte del titolare Ric. 2017 n. 718 - Sez.

2 - CC del 10 settembre 2021 del diritto dominicale leso, della sussistenza di un concreto pregiudizio della sua posizione giuridica, in quanto il legislatore (in relazione anche ad esigenze di sicurezza ed igiene) ha compiuto una astratta e generale valutazione dell'illegittimità della violazione delle distanze stesse, né può porsi un problema di interesse ad agire, questo essendo connaturato alla prospettazione, da parte del soggetto legittimato, di una lesione o sottoposizione a pericolo o discussione di un diritto, per cui, a prescindere dall'attività edificatoria condotta sul fondo adiacente, l'appellante è tenuto a staccare la propria costruzione dal confine;
- e neppure rileva l'eventuale tolleranza del vicino rispetto alla costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale: in tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati;
tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici.
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