Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 8952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 8952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8952
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con sentenza n. 440, depositata il 12 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Tizzano Val Parma avverso la decisione di prime cure che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento emessi in relazione all'ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2005 al 2008.

Il Giudice del gravame ha pronunciato nei seguenti termini:

- "In effetti la reiezione del classamento come non rurale non è stata impugnata, anzi addirittura è stata confermata con il DOC.FA 24.12.2014 in cui è riportato l'ampliamento di cui è stato oggetto l'immobile per il quale è (stata) proposta la categoria D/1. Vieppiù che tra le stesse parti e per la stessa materia del contendere è intervenuto il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza di questa stessa CTR n. 43/21/10 depositata il 22.02.2010".

2. - Il Comune di Tizzano Val Parma ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi, ed ha depositato memoria.

La Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. resiste con controricorso illustrato con memoria.

Fissato all'udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23 , comma 8-bis , conv. in L. n. 176 del 2020 , e dal sopravvenuto D.L. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8 , conv. in L. n. 14 del 2023 , senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. - Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi:

1.1 - il primo motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , c.p.c. , espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell' art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4 , del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 , n. 4 , e dell' art. 111 Cost. , comma 6 , sull'assunto che il decisum risulta fondato su di una motivazione apparente in quanto articolata su ragioni decisorie tra di loro inconciliabili ed in irriducibile contrasto con la statuizione di rigetto;
si deduce, quindi, che la statuizione di rigetto del gravame si pone in palese contraddizione con la stessa motivazione che, - diversamente riprendendo gli argomenti spesi da esso esponente nell'atto di appello per confutare il classamento, come rurale, delle unità immobiliari oggetto di imposizione, - per di più evoca un giudicato che (anch'esso) era stato eccepito in punto di difetto di ruralità delle unità immobiliari;

1.2 - col secondo motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell' art. 156 c.p.c. , comma 2 , assumendo che sussisteva, nella fattispecie, un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo tale da rendere la pronuncia inidonea al raggiungimento del suo scopo;

1.3 - il terzo motivo, formulato ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4 , e rubricato dal ricorrente sotto la numerazione di 2 bis, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , assumendo il ricorrente che il giudice del gravame, - rilevando che "la reiezione del classamento come non rurale non è stata impugnata" e, così, motivando le ragioni di rigetto dell'appello, - aveva travisato la circostanza di fatto, rimasta incontestata tra le parti, alla cui stregua avrebbe dovuto rilevarsi, in termini inversi a quelli esposti, che non era stata impugnata "la reiezione" del classamento "come rurale";

1.4 - col quarto motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del

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