Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07254

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07254
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACCETTA SEBASTIANO ALESSANDRO nato a MILAZZO il 21/11/1989 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 .

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Messina in data 20/11/2020 Accetta S A veniva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Alianz s.p.a.

2. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Messina con sentenza del 27/9/2021 ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto all'Accetta, confermando nel resto la sentenza in quella sede impugnata e condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile.

3. L'Accetta ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale proponendo quattro motivi di impugnazione:

3.1. Violazione di legge, per non essersi riconosciuta l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in quanto proveniente da soggetti non legittimati, difettando nelle delibere del C.d.A. della società Allianz s.p.a. e negli artt. 30 e 31 dello statuto sociale da queste richiamate qualsiasi riferimento alla tipologia di reati per i quali si intendeva venisse proposta querela.

3.2. Violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento della tardività della querela, presentata il 4/9/2013, pur avendo avuto la Compagnia assicuratrice una prima relazione dalla società Eagle Keeper service Group sin dal 22/4/2013. 3.3. Violazione di legge per essersi ritenuto che le lesioni denunciate dall'Accetta fossero riferibili ad eventi precedenti la stipula della polizza.

3.4. Violazione di legge, per non aver fornito la sentenza impugnata alcuna motivazione in ordine all'assunto sostenuto con l'atto di appello, secondo cui i tre medici escussi in dibattimento, tra i quali lo stesso fiduciario dell'Allianz, avevano confermato la piena compatibilità delle lesioni riportata dall'Accetta con la dinamica del sinistro denunciato.
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