Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2019, n. 07900

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2019, n. 07900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07900
Data del deposito : 21 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia nel procedimento nei confronti di: P C, nato a Dubasari il 22/7/1975;
avverso la sentenza del 29/11/2017 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. P L, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia assolveva P C del reato di cui agli art. 485 e 489 c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Al predetto veniva contestato di aver formato un falso certificato di controllo tecnico dei veicoli - apparentemente emesso dalle autorità bulgare - e di averne fatto uso, avendolo esibito agli operatori di polizia a seguito di un controllo alla circolazione stradale.

2. Avverso la sentenza propone ricorso immediato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo - con un unico motivo - erronea applicazione della legge penale. A suo giudizio, il fatto originariamente contestato avrebbe dovuto essere diversamente inquadrato nella fattispecie ex art. 477 e 482 c.p., non depenalizzata. In tal senso, la formazione di una falsa attestazione della avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo integrerebbe il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso dal privato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Deve anzitutto premettersi che, secondo un risalente, ma condivisibile, arresto di questa Suprema Corte, anche gli atti pubblici stranieri ricevono tutela attraverso la incriminazione del falso documentale, purché siano idonei a produrre un qualsiasi effetto nell'ordinamento giuridico italiano (Sez. 5, n. 1797 del 03/07/1984, Morellato, Rv. 16525601). Segnatamente, in materia di documenti relativi alla circolazione stradale, è stato affermato che la falsificazione degli stessi non integra il reato contestato laddove il documento non abbia alcuna validità nel territorio italiano, ne' sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, ne tanto meno sotto il profilo della identificazione della persona (ex multis Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, P.G. in proc. Aghohawa, Rv. 236180, ma anche Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022).

2.1. Ciò posto, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che il documento in questione, fosse privo di alcuna validità sotto il profilo dei requisiti di idoneità alla circolazione e di legittimazione alla guida, equiparandolo ad una mera scrittura privata, ed escludendo di conseguenza la rilevanza penale della condotta contestata.

2.2 Plurimi dati normativi depongono invero nel senso della rilevanza pubblicistica nel nostro ordinamento di un certificato di revisione periodica relativo ad un'autovettura immatricolata in un paese membro dell'Unione Europea - segnatamente la Bulgaria - circolante sul territorio nazionale ed emesso all'estero dalle autorità competenti.
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